ApprofondimentoContenzioso

Pubblico impiego privatizzato, assenza ingiustificata del lavoratore disabile e licenziamento

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 11

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In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni può comportare l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. 165 del 2001. La giustificazione delle assenze deve avvenire nelle forme previste dall'art. 55 septies del medesimo decreto legislativo

Massima

  • Assenza ingiustificata – pubblico impiego privatizzato – congedo per cure – carenza di richiesta del medico convenzionato SSN – licenziamento – legittimità - sussiste

    L'assenza priva di valida giustificazione prevista dall'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. 165 del 2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo c. 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

Il Tribunale di Lecce, competente quale giudice di prime cure, respingeva il ricorso con cui una lavoratrice assunta alle dipendenze dell' ASL, con inquadramento nel livello A1 e mansioni di commessa, invalida civile nella misura del 67%, aveva esposto che le era disciplinarmente contestata l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di 22 giorni, in relazione al quale la stessa non aveva adempiuto all'obbligo di trasmissione di idonea giustificazione (certificati di malattia, infortunio...