Rapporto di lavoro gratuito tra conviventi solo se c’è effettiva compartecipazione alla vita della famiglia di fatto
Nell'ambito dei rapporti di lavoro intercorsi tra conviventi more uxorio deve essere esclusa l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza di una comunanza di vita e di interessi tra conviventi e cioè della finalità solidaristica intesa come aspettativa di conseguire per effetto della relazione instaurata, un incremento indiretto della situazione patrimoniale della famiglia di fatto e un accresciuto benessere di vita derivante dalla comune attività.
Nell'ambito dei temi legati al rapporto di lavoro tra familiari, circa la determinazione del profilo contributivo una questione peculiare riguarda l'indagine degli elementi di gratuità del rapporto di lavoro (e quindi anche di irrilevanza ai fini contributivi) nel caso di convivenza more uxorio non tradotta in un formale rapporto coniugale.
In generale vige il principio per cui l'attività di lavoro resa da un familiare si presume gratuita, in varie situazioni: nell'ambito di un'impresa individuale, quando questa sia gestita con criteri prevalentemente familiari; nel caso di attività svolta a favore del coniuge professionista o anche nel caso in cui il familiare sia socio di una società della quale abbia il controllo.
Il caso di specie riguarda l'esistenza di un rapporto di lavoro impiegatizio tra il titolare di un'impresa e la sua convivente. La Cassazione con sentenza 19304/2015 precisa che a fronte della presunzione di onerosità nel normale svolgimento dei rapporti di lavoro, l'attività svolta può essere ricondotta a un rapporto di tipo diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa, ove sia dimostrato che la stessa è resa per finalità di tipo solidaristico e non di guadagno. Nel caso di conviventi di fatto, l'elemento solidaristico concorre a pieno titolo con quello determinato dalla normale onerosità, per cui occorre utilizzare dei criteri di riferimento tendenzialmente precisi per distinguere le due diverse situazioni.
La Cassazione storicamente esclude la configurazione di un contratto a prestazioni onerose tra conviventi solo dove sia data effettiva dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un mero rapporto affettivo o sessuale, ma dia luogo a una partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto (Cassazione numero 23624/2010). Solo in questi termini è possibile consolidare la presunzione di gratuità all'interno del vincolo familiare di fatto, anche in presenza di una modalità di esecuzione della prestazione che della subordinazione riveste e conserva tutti i connotati.
Ciò che rileva, secondo la Cassazione, è la finalità solidaristica, ossia l'aspettativa di ottenere per effetto della relazione instaurata, un incremento indiretto della situazione patrimoniale della famiglia di fatto, e di un accresciuto benessere di vita derivante dalla comune attività.
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