Adempimenti

Rappresentanti per la sicurezza con copertura Inail ordinaria

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di Mauro Pizzin

In assenza di un’espressa e specifica previsione normativa, gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni e strumentalmente collegati a esse vanno considerati infortuni in occasione di lavoro e, come tali, compresi nella copertura assicurativa Inail. La tutela viene esclusa, invece e come sempre, se nel caso concreto si accerti che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore, ossia non attinente all’attività lavorativa e dovuto a una sua scelta arbitraria.

Lo ha chiarito la circolare dell’Istituto 23/2023, pubblicata per sciogliere alcuni dubbi in merito all’operatività della tutela assicurativa di queste figure specifiche, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza, con diritto di accesso sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico in materia (Dlgs 81/2008).

L’Inail ricorda che nei confronti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, fra i cui membri vengono anche spesso scelti. Sul punto si sottolinea che le due funzioni vanno tenute distinte: nel caso di eventi lesivi occorsi ai lavoratori in permesso sindacale, infatti, la Corte costituzionale ha escluso la tutela assicurativa Inail, con l’ordinanza 136/2003, per il marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo datoriale. Si tratta di una situazione ben diversa da quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, a cui la copertura assicurativa a carico delle organizzazioni di riferimento era stata estesa dalla Consulta con la sentenza 171/2002. Tutto ciò premesso, conclude l’Istituto, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che svolga anche attività sindacale andrà valutato se l’evento sia avvenuto nello svolgimento della prima funzione, coperta dall’Inail, oppure della seconda, in cui la tutela assicurativa non c’è.

La circolare fa il punto, infine, sulla posizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del rappresentante per la sicurezza di sito produttivo, previsti dagli articoli 48 e 49 del Dlgs 81/2008. Si tratta di due figure che esercitano funzioni allargate, comprendendo il primo più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto e il secondo contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri con almeno 30mila uomini-giorno o contesti produttivi caratterizzati da problematiche complesse legate alla interferenza delle lavorazioni e un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Per costoro, così come per il rappresentate per la sicurezza “ordinario”, la copertura sarà assicurata dal datore di lavoro alle voci della tariffa ordinaria dipendenti e gli eventi infortunistici legati alla loro attività non verrà esclusa dall’andamento infortunistico aziendale.

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