Il reato di maltrattamenti verso il lavoratore può sussistere anche quando ci sono atti formalmente validi – come un licenziamento – in quanto la semplice regolarità formale di un atto come il recesso dal rapporto di lavoro non basta a escludere che sussistano condotte che integrano il reato.
Con questa motivazione la Cassazione (sentenza penale 38306/2023) ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Perugia, che aveva concluso una vicenda molto conflittuale.
La titolare di un negozio di parrucchiera...

