Rapporti di lavoro

Richiesta a Inps per co.co.co. e autonomi senza partita Iva

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di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Oltre che ai lavoratori dipendenti, l’articolo 32, comma 11, del Dl 50/2022 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro anche ad altre categorie di lavoratori.

Nel caso del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, per l’accesso al bonus, il contratto deve essere attivo al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 50/2022) e il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata Inps. Sempre alla stessa data, il co.co.co. deve avere questi requisiti: non essere titolare dei trattamenti pensionistici previsti dall’articolo 32, comma 1 del Dl 50/2022; non risultare iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie; avere, per il 2021, un reddito derivante dal rapporto di collaborazione non superiore a 35mila euro.

In questa ipotesi, l’indennità è erogata a domanda dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito in base al Tuir e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Hanno diritto al bonus di 200 euro anche i lavoratori domestici, purché siano titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022. Alla domanda, non devono però essere titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico e di uno o più trattamenti pensionistici. Anche per questi soggetti – quale ulteriore requisito - il reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non deve superare - secondo la circolare Inps 73/2022 - i 35mila euro.

L’erogazione dell’una tantum è, altresì, prevista a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nello stesso arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali secondo l’articolo 2222 del codice civile. Per il riconoscimento del beneficio a questi soggetti, il Dl 50/2022 prevede che, per il 2021, risulti l’accredito di almeno un contributo mensile e che gli stessi lavoratori, al 18 maggio 2022, fossero già iscritti alla gestione separata Inps.

Infine, gli altri lavoratori che possono ricevere il bonus di 200 euro su domanda, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, sono: gli incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati), gli operai agricoli a tempo determinato e - in via residuale se non erogata dal datore - gli stagionali, i dipendenti a tempo determinato e gli intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

Per ricevere l’una tantum, questi lavoratori devono presentare istanza all’Inps in via telematica, anche tramite i patronati, usando i consueti canali messi a disposizione sul portale dell’Istituto. Quanto alle tempistiche, i lavoratori domestici possono procedere alla domanda fino al 30 settembre 2022, mentre per le altre categorie c’è tempo fino al 31 ottobre 2022.

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