Rimborso chilometrico imponibile al 100%
R: E' opportuno premettere qualche precisazione circa la nozione di lavoratore trasfertista. L'indirizzo giurisprudenziale ribadito nella sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2013, n. 22796 , ormai consolidato (conforme anche Cass. 13 gennaio 2012 , n. 396 e Cass. 25 gennaio 2012, n.3824), ha chiarito che deve intendersi tale colui che; a) svolge contrattualmente la normale attività lavorativa al di fuori di una sede di lavoro prestabilita, anche se l'assunzione sia formalmente avvenuta per una determinata sede; b) sia retribuito con una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, c) anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate. Tale nozione differisce da quella adottata dal Ministero delle Finanze (Circ. 326/E del 23 dicembre 1997), successivamente recepita dall'Inps, il quale aveva invece ritenuto chel'indennità o maggiorazione erogata a titolo di trasferta,per essere considerata tale, dovesse essere corrisposta in maniera fissa e continuativa. Tanto premesso, il regime fiscale e contributivo applicabile alla indennità di trasferta è quello previsto dall'articolo 51, co. 6 del Tuir (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), il quale prevede l'imponibilità di tali somme limitatamente al 50% del loro ammontare. Appare utile ricordare che, ricorrendone le condizioni, al lavoratore trasfertista può essere erogata la normale indennità di trasferta regolamentata dall'articolo 51 co. 5 del Tuir. Il che può accadere, a titolo di esempio, se il lavoratore trasfertista, assunto contrattualmente per esercitare le sue funzioni nella Regione Lazio sia, occasionalmente e temporaneamente, inviato ad espletare la sua attività in Lombardia. Per tornare al quesito in oggetto, l'eventuale rimborso chilometrico corrisposto al trasfertista in aggiunta all'indennità o maggiorazione retributiva corrisposta a titolo di trasferta, è invece interamente imponibile. Un orientamento diverso, infatti, determinerebbe l'applicazione di una ulteriore agevolazione (in aggiunta alla agevolazione rappresentata dalla imponibilità al 50% dell'indennità di trasferta) ad una medesima fattispecie.