Rimborso spese nel distacco, ccnl Commercio
Il comando o distacco in senso stretto si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, senza che ciò dia luogo né all'estinzione dell'originario rapporto di lavoro, né al sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con colui che utilizza la prestazione. Il datore di lavoro originario rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore; rimane inoltre a suo carico anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante. Ciò premesso, in materia di variazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa il c.c.n.l. terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio) disciplina le missioni (articolo 167) e i trasferimenti (articolo 170). Non si rinviene, invece, nello stesso testo contrattuale una disciplina specifica ed esclusiva per il distacco. In via generale, può ritenersi perciò ragionevole applicare il principio secondo il quale si debba procedere ai rimborsi spese se i costi per gli spostamenti del dipendente aumentano sensibilmente rispetto a quelli ordinariamente sopportati; al riguardo sarebbe opportuno che le parti trovassero un accordo di regolamentazione della materia in sede di contrattazione individuale.
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