Contenzioso

Risarcimento del danno se la rotazione della Cigs è illegittima

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione

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di Valeria Zeppilli

L'avvio di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria determina l'insorgenza, in capo al datore di lavoro, di precisi obblighi di indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta del personale da sospendere e di adozione di meccanismi di rotazione della sospensione. Se le disposizioni che contengono queste prescrizioni vengono violate in assenza di ragioni di carattere tecnico e organizzativo che giustifichino meccanismi alternativi alla rotazione, il provvedimento che concede l'integrazione salariale è illegittimo, al pari della sospensione dei lavoratori operata dal datore di lavoro.

Ciò avviene, ad esempio, laddove i dipendenti da sospendere siano individuati senza attenersi ai tre criteri dell'anzianità aziendale, dei carichi di famiglia e delle esigenze organizzative, ma agendo in maniera del tutto discrezionale e non concordata.Tale assunto, sul quale la giurisprudenza di legittimità è unanime e che ha fondato anche una recente decisione della Corte di cassazione (sezione lavoro 37021/2022), comporta per i lavoratori – titolari di un diritto soggettivo – la possibilità di far valere dinanzi al giudice l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro in merito all'obbligazione contributiva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'inadempimento datoriale, infatti, non permette di fare leva sull'impossibilità della prestazione a fronte di una situazione di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e comporta, quindi, l'applicazione del regime ordinario previsto dall'articolo 1218 del Codice civile in ipotesi di responsabilità del debitore. Si tratta della regola in forza della quale il debitore – in questo caso il datore di lavoro – che non esegue esattamente la prestazione dovuta – il pagamento della retribuzione – è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare che il suo inadempimento è derivato dall'impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

Sull'argomento, la pronuncia della Corte di cassazione dei giorni scorsi ha anche precisato che, in caso di cassa integrazione guadagni straordinaria attivata a fronte di una temporanea eccedenza di personale derivante dall'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, l'illegittimo provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, estrinsecandosi in un atto negoziale unilaterale di rifiuto della prestazione, basta a determinare la mora credendi del datore di lavoro.Il che, sul piano pratico, vuol dire che il lavoratore non è obbligato a offrire la propria prestazione lavorativa mentre il datore di lavoro è tenuto a sopportare il rischio che l'obbligo di esecuzione della prestazione si estingua.

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