Riscatto laurea intero anche con crediti formativi per attività professionali
Nel caso di periodi di studi universitari di durata inferiore a quella legale, per effetto di riconoscimento da parte dell’ateneo di attività lavorative o professionali, è comunque possibile arrivare a riscattare un periodo pari alla durata legale del corso di studi.
Il messaggio Inps 1512/2022 (non disponibile nella sezione del sito internet accessibile al pubblico) affronta il tema del riscatto di laurea ai fini pensionistici, sia in formula ordinaria che agevolata, con particolare riferimento a possibili percorsi di studio caratterizzati dal fatto che gli anni di iscrizione all’università risultino inferiori a quelli previsti dall’ordinamento. Ciò può verificarsi nel caso di riconoscimento, a domanda da parte dello studente, di attività formative di livello post secondario che vengono tradotte in Cfu (crediti formativi universitari) secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal regolamento di ogni singolo ateneo. Il riconoscimento di queste esperienze (come corsi professionalizzanti, attività professionali o formative post-secondarie comunque congrue rispetto al corso di studi) riduce di fatto il numero di anni di corso, abbreviando la durata degli di anni effettivi di iscrizione all’ateneo di riferimento.
Inps chiarisce che, rispettando il dettato dell’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997, il riscatto di laurea consente di aumentare gli anni di contributi accantonati corrispondenti al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (escludendo quelli fuori corso), a condizione che sia stato conseguito il titolo.
Nel caso di riconoscimento di attività formative e professionali che porti a un periodo di studio universitario inferiore a quello di durata legale del corso (con ammissione direttamente al secondo anno o ad anni successivi), sarà possibile, per tali studenti, riscattare l’intero periodo legale del corso di studi: infatti il periodo di formazione o attività professionale, valutato come credito formativo, è ammissibile a riscatto, a condizione che non risulti coperto da altra contribuzione.
I periodi saranno individuati secondo la scelta degli interessati sulla base di un’apposita attestazione dell’università acquisita dalla sede Inps competente, dalla quale si evinca il percorso universitario svolto, i periodi di formazione e attività professionale in forza dei quali l’iscrizione sia avvenuta ad anni successivi al primo. Inps chiarisce comunque che il totale dei periodi riscattabili resterà sempre pari agli anni di durata legale del corso di studi.