Un’azienda ha ricevuto ai sensi dell’art. 156 cc l’obbligo di procedere al pagamento dell’assegno alimentare al coniuge di un suo dipendente. In base all’art. 21, c. 15 L. 449/97 il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la ritenuta sulle somme erogate. Ai sensi della circolare n. 8/E del 2.3.2011 il datore di lavoro, certo della natura alimentare dell’assegno di mantenimento al coniuge, non deve effettuare la generica ritenuta del 20%, ma ordinaria del 23%. Competono detrazioni sulle imposte così determinate? Si versa con codice tributo 1001? Quali sono le particolarità che si presentano nella compilazione della CU, trattandosi di redditi assimilati (art. 50, c. 1, lett. i) riferiti ad un soggetto non dipendente del datore di lavoro?
L’assegno alimentare corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 156 del Codice Civile, è considerato un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base all’art. 50, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 (TUIR) il quale fa, appunto, riferimento a “gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, [...]”. Al riguardo è tuttavia importante ricordare come la quota dell’assegno alimentare destinata ai figli, ove presenti, si presume...