Previdenza

Rivalutazione ridotta del montante contributivo accumulato a fine 2021

Dal valore legato alla variazione quinquennale del Pil, pari a +0,9973%, si dovrebbe togliere quanto non applicato l’anno scorso perché il tasso era risultato negativo

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di Matteo Prioschi

La rivalutazione dei montanti contributivi accumulati dai lavoratori relativa al 2022 è pari allo 0,9973%, tuttavia quella effettiva sarà più bassa in quanto si deve recuperare la valutazione negativa del 2021, a meno che vengano cambiate le norme attualmente in vigore.

L'Istat ha comunicato al ministero del Lavoro, che a sua volta l'ha ufficializzato, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale nei cinque anni precedenti il 2022 è pari a 0,009973 e che quindi il coefficiente di rivalutazione è 1,009973.

La rivalutazione dei montanti contributivi si applica alla quota contributiva della pensione che, per chi aveva più di 18 anni di contributi al 1995 è solo quella maturata dal 2012 in poi (il resto segue il calcolo retributivo); a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 1995, la quota contributiva scatta dal 1996; chi ha il primo accredito dal 1996, ha la pensione soggetta interamente al metodo di calcolo contributivo.

Il coefficiente del 2022 si applica ai montanti contributivi accantonati fino al 31 dicembre 2021 per le pensioni con decorrenza dal 2023. Il tasso viene calcolato dall'Istat sulla base della variazione del prodotto interno lordo dei cinque anni precedenti l'anno di riferimento. Tale valore serve per rivalutare quanto ogni lavoratore ha accantonato nel sistema contributivo, determinando l'ammontare complessivo disponibile al momento del pensionamento.

Quando si decide di andare in pensione, l'importo risultante viene a sua volta moltiplicato per i coefficienti di trasformazione (legati all'età del pensionando – più vantaggiosi se si è più anziani), determinando l'importo dell'assegno mensile.Quindi il valore finale dei contributi versati è correlato anche all'andamento dell'economia italiana.

Poiché il tasso di capitalizzazione del 2014, per la prima volta dall'introduzione di questo meccanismo, risultò negativo, con il decreto legge 65/2015 si decise di portare a 1 tale valore, per evitare che i montanti quell'anno subissero una erosione. Contestualmente si stabilì che tale intervento eccezionale non dovesse essere compensato. Altre eventuali successive neutralizzazioni del tasso negativo, invece, devono essere recuperate in occasione della seguente prima rivalutazione positiva.

Di conseguenza, dato che l'anno scorso il tasso è stato negativo (-0,000215, cioè -0,0215% ma è stato portato a 1), quest'anno al valore 0,009973 va tolto 0,000215 e di conseguenza il tasso effettivo di rivalutazione dovrebbe essere 0,009758, cioè il montante dovrebbe essere incrementato dello 0,9758%, salvo ulteriori interventi normativi.

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