Previdenza

Sospensione automatica della riduzione della Naspi

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di Matteo Prioschi

Con la circolare 122/2021, Inps ha recepito la sospensione della riduzione dell’ importo della Naspi disposta dall’ articolo 38 del Dl 73/2021. In base a quest’ ultimo, nel periodo giugno-dicembre di quest’ anno non si applica il taglio mensile del 3% che scatta di regola dal quarto mese di erogazione dell’ indennità.

Per le Naspi già in pagamento al 1° giugno, fino a dicembre verrà riconosciuto l’ iimporto erogato a tale data nei sei mesi successivi (o comunque fino all’ iesaurimento del periodo di Naspi se precedente la fine dell’ ianno).Per le indennità che decorrono tra giugno e agosto, in modo analogo viene sospeso il décalage che dovrebbe essere applicato nei mesi seguenti (in ottobre per quelli iniziati a giugno, a novembre per quelli di luglio, a dicembre per quelli di agosto). Quindi gli stessi rimarranno in pagamento a importo pieno fino alla fine dell’ anno.

A gennaio 2022 gli importi “congelati” saranno aggiornati come se nei mesi di sospensione l’ iimporto fosse stato diminuito. Quindi, come illustrato nella circolare, ipotizzando un inizio di Naspi a luglio, con sospensione del décalage da ottobre a dicembre, a gennaio verrà corrisposto l’ iequivalente del valore di partenza, meno 3 riduzioni mensili e meno la quarta riduzione, cioè quella di gennaio stesso. La sospensione del décalage è applicata d’ufficio.

Nulla cambia per le Naspi decorrenti da ottobre, dato che la decurtazione di norma inizia dal quarto mese, quindi da gennaio 2022, quando non sarà più in vigore la sospensione della stessa.

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