Superamento del periodo di comporto: in aspettativa non maturano spettanze retributive
Fatto salvo quanto previsto per i casi dove i lavoratori sono affetti di patologie gravi, il CCNL per il settore commercio disciplina all'art. 192 l'aspettativa non retribuita per malattia. Di conseguenza non maturano spettanze retributive (compresa la retribuzione differita) o ferie e permessi. Lo stesso CCNL prevede però che sia il lavoratore a richiedere l'aspettativa. Si consiglia, dunque, di trovare un accordo con il lavoratore per stabilire almeno fino a quando rimarrà in aspettativa non retribuita.
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