Tassazione separata degli arretrati a maglie larghe
La tassazione separata degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente non spetta qualora il ritardo nel pagamento sia fisiologico rispetto alla natura dell’emolumento stesso. Viceversa, la stessa compete ogniqualvolta il ritardo non dipenda da accordi strumentali delle parti, volti a sottrarre le retribuzioni all’imposizione ordinaria. La conferma è contenuta nell’ordinanza 3925/2022, depositata ieri dalla Cassazione.
Si ricorda che, in base all’articolo 17, lettera a), del Tuir, la tassazione separata si applica in presenza di due tipologie di cause.
La prima si verifica quando il titolo giuridico viene a esistenza in un anno diverso da quello di maturazione dell’emolumento. Se il titolo giuridico è riconducibile a una legge, a una sentenza, a un atto amministrativo o a un contratto collettivo – anche se decentrato, risposta 223/2021 delle Entrate –, il ritardo nel pagamento dà sempre diritto all’applicazione separata dell’Irpef, senza che le Entrate possano in alcun modo sindacare le ragioni del ritardo.
La seconda categoria di eventi è di tipo residuale e si realizza «per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti». Su questo punto, va evidenziato che l’interpretazione fornita dal giudice di legittimità è di natura strettamente letterale e appare molto più ampia di quanto solitamente si legge nelle prassi delle Entrate. Si afferma, infatti, che sono tali le situazioni in cui è da escludere che il ritardo nel pagamento sia dipeso da una volontà strumentale delle parti, finalizzata esclusivamente ad avvalersi del beneficio in questione. Ma ciò significa, a stretto rigore, che per esempio un ritardo derivante da guasti del sistema gestionale delle paghe o dall’assenza temporanea del responsabile del servizio o dall’introduzione di un nuovo gestionale possono senz’altro legittimare l’istituto in esame.
Se si guarda invece alla prassi delle Entrate, si riscontrano esempi decisamente più “traumatici”, quale ad esempio il blocco degli stipendi determinato dallo stato di dissesto del datore di lavoro (circolare 23/E/1997). Non vi è dubbio che la lettura della Cassazione è più aderente al dettato legislativo. Va detto che aperture in questo senso si sono già registrate nel comparto degli enti pubblici, laddove è stato precisato che l’applicazione separata dell’Irpef compete ogni qualvolta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni eccede la tempistica fisiologica dell’ente (risposta 151/2017).
Nella pronuncia suddetta, inoltre, la Corte osserva che non può mai aversi tassazione separata qualora il pagamento dell’emolumento richieda per sua natura lo slittamento all’anno successivo a quello di competenza. Si pensi al caso classico della produttività che normalmente si calcola solo a consuntivo dell’anno e dunque non può che avvenire dopo il 12 gennaio dell’anno seguente. In casi come questi, l’Irpef segue l’ordinario criterio della progressività.