L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Telelavoro e legge 68/99

Un'Azienda sta predisponenendo un accordo con i dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro, non smart working . Vorremmo sapere se, una volta sottoscritti tali accordi, potremmo escludere i telelavoratori dalla base di computo ai fini della L. 68/99. L' accordo individuale di telelavoro sarebbe stipulato in forza di quanto previsto dal CCNL applicato (Metalmeccanica Piccola Industria Confapi) che sancisce come finalità dell'attivazione dell'accordo individuale la necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Chiedo se ciò sia sufficiente o se sia necessario un accordo di secondo livello (aziendale) affinchè ci sia l'esclusione dal computo.

di Manuela Baltolu

La domanda

Un'Azienda sta predisponenendo un accordo con i dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro, non smart working . Vorremmo sapere se, una volta sottoscritti tali accordi, potremmo escludere i telelavoratori dalla base di computo ai fini della L. 68/99. L' accordo individuale di telelavoro sarebbe stipulato in forza di quanto previsto dal CCNL applicato (Metalmeccanica Piccola Industria Confapi) che sancisce come finalità dell'attivazione dell'accordo individuale la necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Chiedo se ciò sia sufficiente o se sia necessario un accordo di secondo livello (aziendale) affinchè ci sia l'esclusione dal computo.

L'articolo n.23 del D.Lgs.80/2015 recita: "I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti." L'ultimo capoverso dell'art.5 del CCNL Metalmeccanici Confapi del 26.05.2021 afferma che "Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo."; in virtù di tale assunto, nulla specificando la norma di riferimento, pare logico dedurre che l'accordo di secondo livello sia necessario, anche in considerazione del fatto che, comunque, costituisce espressione di maggior tutela delle parti firmatarie.

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