L'esperto rispondeContenzioso

Termine presentazione ricorso giudiziale

Di Liberto Marco

La domanda

Il lavoratore impugna il licenziamento entro i 60 giorni successivi alla notifica del recesso, avvalendosi del sindacato. L'Impresa propone un'offerta conciliativa. Trascorsi due mesi di silenzio, l'azienda contatta il sindacato per capire se il lavoratore accetta o meno la proposta di cui sopra. Il sindacato risponde che il lavoratore ha revocato il mandato di rappresentanza affidatogli, rivolgendosi ad uno Studio legale. Trascorrono altri due mesi ed il lavoratore notifica, attraverso lo studio legale, l'atto di citazione in giudizio. Ci si chiede se il lavoratore ha agito nel rispetto dei termini di impugnazione o se non avendo depositato ricorso entro i 60 giorni successivi al mancato accordo, le sue pretese sono cadute in prescrizione

Prima di rispondere al quesito, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione per iscritto del recesso. Tale impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, la norma sopra citata prevede che, ove il lavoratore, dopo aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento entro i 60 giorni dalla sua comunicazione e prima di adire il Giudice del Lavoro, decida di avviare la procedura arbitrale o il tentativo di conciliazione, se tale richiesta è rifiutata dal datore di lavoro (o non sia raggiunto l'accordo necessario all’espletamento di tale procedura), il successivo ricorso al Giudice del Lavoro deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal predetto rifiuto o mancato accordo. Ciò premesso, dal quesito si rileva che, a seguito dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, avvenuta nel rispetto del termine di legge di 60 giorni, l’impresa ha avanzato una proposta conciliativa, presumibilmente poco tempo dopo l’impugnazione (in assenza di diverse indicazioni al riguardo). A distanza di circa quattro mesi dalla presentazione dell’offerta di conciliazione da parte della società, il lavoratore ha depositato il ricorso giudiziale. Il quesito non indica in quali forme l’impresa abbia formulato la proposta conciliativa, né specifica che sia stato effettuato il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. o di risoluzione arbitrale della controversia ex artt. 412 c.p.c. o 412 ter c.p.c.. In ogni caso, poiché le uniche procedure che introducono un termine breve di decadenza (60 giorni) dall’azione giudiziale sono quelle previste dagli artt. 410, 412 o 412 ter c.p.c. e giacché non risulta che l’offerta conciliativa sia stata avanzata nell’ambito di una di tali procedure, nel caso in esame è ininfluente la circostanza che il lavoratore non abbia presentato il ricorso entro 60 giorni successivi alla mancata accettazione della proposta della società. Parimenti irrilevante risulta il fatto che il mandato conferito al sindacato dal lavoratore sia stato successivamente affidato ad uno studio legale, poiché tale circostanza non incide sui termini di decadenza previsti per legge. Conseguentemente, per verificare se il lavoratore non sia incorso nella decadenza dal diritto ad agire in giudizio, occorrerà accertare unicamente se egli abbia depositato tale ricorso entro 180 giorni successivi all’impugnativa stragiudiziale del recesso. In conclusione, poiché il lavoratore risulta aver depositato il ricorso giudiziale dopo circa quattro mesi dall’impugnazione stragiudiziale, pertanto entro i 180 giorni previsti per legge, l’azione risulta tempestiva ed il lavoratore non è incorso in decadenze o prescrizioni di natura processuale.

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