Trasferte e deduzioni forfetarie
La norma citata dal gentile lettore (articolo 95 co. 4 del TUIR) si riferisce all'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci (non di passeggeri) possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Nel caso specifico l'impresa riconosce al lavoratore una indennità forfettaria pari ad euro 20 giornaliere. Potrà pertanto, a sua scelta, aumentare in dichiarazione dei redditi tale costo fino ad euro 59,65 (trasferte fuori del comune) operando una apposita variazione in sede di dichiarazione (nel Modello Unico 2021 la variazione si operava al rigo RF55 con il codice “3”). Si noti che l'importo forfettario di cui sopra è cumulabile con le spese di viaggio e di trasporto che resteranno, pertanto, deducibili.
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