Adempimenti

Vietato monetizzare beni e servizi

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di Giovanni RenellaFabiola Rossi

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E si è espressa per la non sostituibilità, neppure parziale, di premialità welfare con denaro. I due piani esaminati prevedono, infatti, che non sia possibile la monetizzabilità dei “borsellini virtuali” e che gli eventuali residui di credito welfare possano essere versati alla posizione individuale di previdenza complementare dei dipendenti o azzerati.

Per poter ottenere il riconoscimento dei benefici fiscali ai fini della detassazione del reddito di lavoro dipendente è, infatti, richiesto che, fatta eccezione per i premi di risultato e la partecipazione agli utili che rientrano nella disciplina agevolativa contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), il piano welfare non deve essere alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti e non deve prevedere che la parte di credito welfare non utilizzato sia convertibile in denaro.

Altrimenti, si avrebbe la rilevanza reddituale dei “valori” corrispondenti ai beni e servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole di tassazione dei redditi di la-voro dipendente.

Da ultimo, ai fini Ires per il datore di lavoro, si segnala che la circostanza che i piani welfare esaminati siano adottati con regolamento aziendale il cui contenuto risulti obbligatorio e immodificabile per tutta la loro durata e che non siano monetizzabili, neppure per gli eventuali residui non utilizzati nel periodo di “spendibilità” del credito welfare, ha influito nella valutazione positiva dei tecnici delle Entrate. Infatti, in linea con precedenti documenti di prassi (circolare 28/E/2016, paragrafo 2.1), per poter operare una deducibilità integrale dei costi connessi all’esecuzione dei piani in discorso, come previsto dall’articolo 95 del Tuir in caso di sottoscrizione di contratti e accordi aziendali (e non nel solo limite del cinque per mille ai sensi del l’ articolo 100) è necessario che i regolamenti aziendali configurino l’adempimento di un obbligo negoziale. Nella fattispecie in esame sussiste questo obbligo negoziale, pertanto, secondo l’agenzia delle Entrate, «nel presupposto che la società non possa esimersi dall’erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare in esame, si ritiene applicabile l’articolo 95 del Tuir ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dalla società istante».

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