L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale per amministratori

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di Rozza Alberto

La domanda

Una società con dipendenti e n. 2 amministratori con compenso vorrebbe riconoscere il welfare aziendale ai soli 2 amministratori sotto forma di versamento di contributi al fondo di previdenza complementare cui sono iscritti gli amministratori. Si chiede se tale operazione è possibile, se richiede qualche formalità e se fruisce del vantaggio dell'esenzione dal reddito imponibile fino ad Euro 5.164,74 ma totalmente deducibile come costo per la società; infine, il versamento della società fa cumulo ai fini della deducibilità con eventuali contributi volontari versati dall'amministratore e quindi come viene gestita la deducibilità in caso di versamenti sia della società che volontari dei singoli amministratori?

Possono essere destinatari di flexible benefit anche gli amministratori con incarichi operativi (intesa come categoria di dipendenti, mentre non lo può essere il CDA), così come confermato dall'A.E. nell'interpello 954-1417/2016, dove è stato precisato che i piani welfare possono essere indirizzati anche agli amministratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pure l'interpello A.E. 954-1535/2017, conferma la tesi che anche gli amministratori possono essere destinatari, nel rispetto delle relative condizioni, di un piano di welfare aziendale, in quanto stabilisce, in conclusione della risposta, che non può essere applicata la normativa agevolativa welfare quando il destinatario è il solo “amministratore unico” in quanto risulterebbe un welfare “ad personam” e non collettivo. Ciò premesso, seppur non vietato dalle disposizioni normative, si suggerisce di non riconoscere benefit unicamente ai due amministratori, ma di coinvolgere nel piano welfare anche i dipendenti, differenziando il valore del conto welfare tra i vari destinatari. Ciò al fine di non eludere la finalità propria del welfare aziendale che è quella di riconoscere ai lavoratori dipendenti beni e servizi salvaguardando il loro potere di acquisto. Si conferma che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Riguardo alla deducibilità del 100%, come ricordato dall'Agenzia delle entrate (circ. 28/E del 2016), questa è possibile se il piano welfare viene adottato con contratto, accordo o regolamento aziendale. In quest'ultimo caso deve far nascere un'obbligazione negoziale in capo all'azienda. In sostanza il regolamento istitutivo del piano welfare devo durare un certo periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro non lo può modificare a sua discrezione (si suggerisce almeno una validità biennale).

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