Indennità di mobilità compatibile con part-time orizzontale
La sentenza della Cassazione 18 gennaio 2016, n. 705 merita una certa attenzione, anche perché, a detta della stessa Sezione Lavoro, non constano precedenti specifici. Il caso riguarda la possibilità per il lavoratore collocato in mobilità (ex l. n. 223/1991) di continuare a svolgere attività lavorativa, per diverso datore di lavoro, in part-time di tipo orizzontale. L'INPS aveva infatti dato risposta negativa, considerando il fatto che l'indennità di mobilità, come tutti i trattamenti di disoccupazione, è strutturata su base giornaliera, e dunque viene corrisposta in mancanza di attività lavorativa protrattasi per l'intera giornata e non frazionabile su base oraria. La Cassazione è però di diverso avviso. Occorre muovere dall'art. 7 comma 12 della legge n. 223/1991, che rimanda alle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, in quanto applicabili, nonché dall'art. 8, commi 6 e 7 della stessa legge che consentono al lavoratore in mobilità lo svolgimento di attività di lavoro subordinato part-time ovvero a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista (con la conseguenza della sospensione dell'indennità per le giornate lavorate e neutralizzazione ai fini del computo delle giornate complessive). Sulla base di questo quadro normativo, la Cassazione critica la tesi INPS, basata più che altro sulla logica impossibilità di corrispondere l'indennità a fronte della sospensione per le attività lavorative svolte senza soluzione di continuità (part time orizzontale). In prima battuta risulta infatti evidente il diverso trattamento (ingiustificato) tra lavoratore in part time verticale (solo alcuni giorni della settimana con orario intero) e lavoratore in part time orizzontale (orario giornaliero ridotto per tutti i giorni della settimana lavorativa). Tale discriminazione, anche se si verifica nei fatti e non nella disciplina, non è giustificata alla luce dei principi di tendenziale equiparazione tra lavoratori part time ed i lavoratori a tempo pieno, per quanto attiene al trattamento complessivo (vedi anche le regolamentazioni di ispirazione sovranazionale). Anche da un punto di vista letterale, tuttavia, l'interpretazione dell'INPS non convince. L'effetto paradossale che ne consegue infatti porta a negare di fatto la corresponsione dell'indennità di mobilità pur in presenza del mantenimento dell'iscrizione nelle liste. La sospensione dell'indennità di mobilità, come intesa dal legislatore, rimanda ad una situazione temporanea, collocata in relazione a singoli eventi. La Corte chiede che sia applicata a questa fattispecie quella elasticità che caratterizza i trattamenti retributivi, anche se il contesto è quello di una prestazione previdenziale. Da questo punto di vista il rimando all'assicurazione contro la disoccupazione assume rilevanza in quanto disciplina applicabile, nel senso che comunque la regolamentazione dell'istituto deve essere adattata alle specifiche esigenze e alla peculiare natura della mobilità stessa (prestazione che ha la caratteristica di essere compatibile con il rapporto di lavoro part time). In un'ottica più ampia appare molto interessante il riferimento operato in sentenza alla nuova disciplina della NASPI (ex d.lgs. n. 22/2015), ossia la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego a carattere tendenzialmente universalistico – almeno nelle intenzioni. La Cassazione infatti afferma che nella disciplina della NASPI (atteso anche il fatto che l'indennità di mobilità è destinata a scomparire dal prossimo anno) si afferma chiaramente che in presenza di due contemporanei rapporti di lavoro part time, il lavoratore che cessi da uno di questi rapporti (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della legge n. 604/1966), sussistenti i requisiti reddituali, ha diritto a percepire la NASPI in misura ridotta, soddisfatti i necessari oneri di comunicazione. Ciò a dire che la linea di tendenza del legislatore muove verso una visione complessiva, volta a garantire la tutela verso forme di sostegno commisurate al differenziale economico tra sussidio di disoccupazione e reddito percepito, piuttosto che di mantenimento del sussidio commisurato a singole unità di tempo. Si guarda al reddito effettivo, più che alla formale distribuzione dell'attività lavorativa e alle conseguenti modalità di applicazione del beneficio. E questa impostazione, sia pure ricavata direttamente da una normativa non applicabile al caso specifico, costituisce comunque principio ispiratore per tutte le forme di sostegno al reddito previste nel nostro ordinamento.
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini