L'attuale normativa quantifica in 6 mesi la durata complessiva per la madre, la quale li può fruire anche in modo frazionato (di recente anche a ore). Non risulta da nessuna parte che la durata complessiva debba essere 180 giorni, come invece sostiene l'Inps che, più volte sollecitato, non fornisce spiegazioni. Tale posizione danneggia la lavoratrice, come nel seguente caso: Periodo da 9/9/15 a 6/3/16 = 180gg (applicando le regole Inps, mai disattese, sarebbero 5 mesi e 28gg, con possibilità per la lavoratrice di fruire altri 2 gg, possibilità che, nel caso in esempio, viene negata). Si chiede il parere dell'esperto.
L'attuale testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla ...