Durata massima del contratto a termine
La risposta al quesito è, purtroppo, negativa: l’assunzione alla dirette dipendenze con un contratto a termine – dopo che tra le medesime parti abbia avuto luogo una precedente missione in esecuzione di una somministrazione a tempo determinato – comporta sempre l’obbligo di indicare la causale, a prescindere dalla durata del primo rapporto e di quella complessiva, ottenuta cioè sommando i due periodi. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, in cui si legge che in caso di: a) precedente rapporto a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni, in quanto tale fattispecie è assimilabile a un rinnovo; b) precedente rapporto a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015; c) un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.