Richiesta bonus ex art. 1 DL 66/2014
I sostituti d’imposta riconoscono il bonus automaticamente senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Le verifiche di spettanza sono condotte dal sostituto in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti agli importi che saranno corrisposti al lavoratore durante l’anno, oppure sulla base di comunicazioni effettuate dallo stesso lavoratore. Può accadere, come nel caso rappresentato dal gentile lettore, che il lavoratore abbia comunicato di non avere diritto al bonus sulla base di valutazioni errate, ad esempio perché ritiene presuntivamente di percepire nell’anno un reddito superiore al limite reddituale previsto dalla norma. La circolare Age 9/E del 14 maggio 2014 ha precisato che a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a fronte dei nuovi dati di cui entra in possesso (incluse le nuove comunicazioni effettuate dal lavoratore), che determinano la spettanza del credito, il sostituto è tenuto a riconoscere il credito in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.