Contenzioso

Legittime due lauree contemporanee in uno Stato Ue

di Marina Castellaneta

Il divieto di iscrizione contemporanea in due corsi di laurea fissato in uno Stato membro non può bloccare il riconoscimento automatico dei titoli acquisiti in un altro Paese Ue. Nel segno della fiducia reciproca tra Stati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-675/17), che riguarda direttamente l'Italia. Per la Corte, se le condizioni minime di formazione sono rispettate, il riconoscimento dei titoli deve essere automatico e incondizionato, senza che le autorità nazionali dello Stato membro ospitante possano chiedere il rispetto di condizioni non previste dalla direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita con Dlgs 206/2007, modificato dal n. 15/2016 per l'attuazione della direttiva 2013/55).

Il rinvio pregiudiziale d'interpretazione è stato sollevato dal Consiglio di Stato. Un cittadino italiano, che aveva conseguito il titolo di odontoiatra e poi di medico chirurgo in Austria, aveva chiesto il riconoscimento del primo titolo, sul quale non era stata sollevata alcuna obiezione. Sull'istanza relativa al secondo titolo il ministero della Salute aveva opposto un rifiuto perché l'uomo, per un periodo, aveva svolto i due corsi di studio congiuntamente. Di conseguenza – a dire del Governo – poiché la direttiva 2005/36 non prevede che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni, la domanda di riconoscimento doveva essere respinta. Un'interpretazione bocciata dagli eurogiudici. Per la Corte, infatti, le autorità italiane erano tenute a dare il via libera al riconoscimento sia del titolo austriaco di odontoiatra sia di medico chirurgo. Prima di tutto perché la direttiva è basata sul principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione che, nei settori in esame, sono armonizzati nei requisiti minimi. Pertanto, per l'accesso alle attività e per l'esercizio della professione il titolo conseguito nello spazio Ue ha effetti sul territorio di uno Stato membro in modo analogo al titolo “nazionale”. In secondo luogo perché la direttiva non vieta in alcun modo la formazione a tempo parziale o la possibilità di iscrizione simultanea a più formazioni: è solo necessario che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione conseguita in uno Stato “non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno”. Spetta, inoltre, allo Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare che i requisiti quantitativi e qualitativi siano rispettati, tenendo conto “del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea”. Poi, in forza della reciproca fiducia tra gli Stati membri, via libera al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli e alla circolazione negli altri Paesi Ue, senza che lo Stato ospitante possa frapporre ostacoli.

La pronuncia della Corte di giustizia potrebbe portare a un ripensamento, in Italia, del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea anche per evitare situazioni di discriminazione a rovescio.

La sentenza C-675/17 della Corte di giustizia europea

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