Contenzioso

Indennizzo per i licenziamenti: illegittimo il criterio-anzianità

di Claudio Tucci

Il criterio per determinare, nei contratti a tutele crescenti, gli indennizzi monetari in caso di licenziamento ingiustificato, vale a dire l’anzianità di servizio del lavoratore, è «illegittimo». Con questo dispositivo la Corte costituzionale, ieri, ha assestato una seconda stoccata alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo indeterminato, post 7 marzo 2015, introdotta dal governo Renzi con il Jobs act, a distanza di due mesi dalle correzioni al rialzo sulle mensilità ristoratorie operate, a metà luglio, con il decreto dignità.

Il tema è delicato, e torna alla ribalta in un momento in cui la crescita economica stenta a decollare e c’è una generalizzata incertezza tra gli operatori in attesa delle scelte che l’esecutivo Conte intenderà fare nella legge di Bilancio. Le tutele crescenti, come si ricorderà, sulla scia della legge Fornero del 2012, hanno fortemente limitato la sanzione della reintegrazione nel posto di impiego, sostituendola - nei licenziamenti economici e in parte, in quelli disciplinari - con ristori monetari certi e crescenti, appunto, in base agli anni trascorsi dall’interessato in azienda (la ratio è stata quella di offrire un quadro di chiarezza a imprese e lavoratori, visti i ripetuti appelli “anti-rigidità” per il nostro mercato del lavoro provenienti dalle istituzioni nazionali e internazionali e pronunce giudiziarie spesso discrezionali).

La norma originaria del 2015 (articolo 3, comma 1, del Dlgs 23) ha previsto una indennità economica che parte da un minimo di quattro mensilità fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilità, sulla base di un meccanismo di calcolo (a salire) di due mensilità ogni anno di servizio. Il decreto dignità, in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha modificato questo impianto base del Jobs act, limitandosi ad aumentare del 50% gli importi degli indennizzi, portando a sei, il minimo, e a 36 mensilità, il massimo.

Su questo quadro normativo - oggi vigente - si è innestata la decisione di ieri della Consulta, chiamata in causa dal tribunale di Roma. I giudici di legittimità hanno confermato la scelta del Legislatore del 2015, quella cioè di limitare la tutela reale in funzione dell’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore licenziato. In altre parole, le tutele crescenti sono, al momento, rimaste intatte. Restano, allo stesso modo, in vigore gli importi degli indennizzi, sei e 36 mensilità.

Ad essere oggetto di censura, perché in contrasto con la Costituzione, è stato invece il criterio, ritenuto «rigido», di determinazione degli indennizzi stessi. Per i giudici di legittimità, cioè, la previsione di un’indennità crescente in funzione «della sola anzianità di servizio del lavoratore» è «contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, e contrasta, anche, con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Carta fondamentale».

Certo, bisogna ora attendere le motivazioni (la decisione sarà depositata nelle prossime settimane) per conoscere l’effettiva portata della declaratoria di incostituzionalità di parte del Dlgs 23; «ma c’è, forte, il rischio «che tornino discrezionalità dei magistrati e incertezza su esiti e costi dei licenziamenti, a danno di imprese e lavoratori», spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università «La Sapienza» di Roma.

La decisione di ieri ha fatto subito discutere. Per il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, «anche la Consulta ha cominciato a smantellare la riforma del 2015». La Cgil, con Susanna Camusso, ha parlato di «decisione importante», e ha chiesto, adesso, di «ripristinare e allargare le tutele dell’articolo 18». Di avviso opposto Pierangelo Albini, direttore dell’Area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria: «Si torna nuovamente a modificare le regole sul lavoro. Ciò genera solamente incertezze e timori nelle imprese. Riprenderanno a crescere i contenziosi, sensibilmente ridotti dopo il Jobs act».

L'ordinanza del tribunale di Roma

La norma e i dubbi

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