Tassazione separata
Gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata sono regolati in specifiche fattispecie elencate nella lettera b) dell'articolo 17, Tuir. Il caso descritto potrebbe essere teoricamente ricondotto ad atti amministrativi sopravvenuti. A nostro avviso ciò non è, invece, possibile per due ragioni: la prima è che la normativa regola fattispecie con connessione causale tra la fattispecie elencata (tassativamente) dalla norma e l'erogazione qualificata come "arretrato"; occorre cioè che l'atto elencato nell'articolo 17, lettera b) disponga l'erogazione della somma. Nella fattispecie in esame il requisito non è rinvenibile. L'ulteriore elemento che impedisce una risposta positiva alla domanda è connesso al fatto che il rapporto di lavoro è proseguito senza interruzioni tra i medesimi soggetti (datore e lavoratore) e solo in occasione della cessazione del rapporto è originato un credito per ferie non godute. In sostanza, nella fisiologia del rapporto e per cause imputabili (anche) alla gestione del rapporto di lavoro non è stata possibile la fruizione integrale del periodo di ferie complessivamente maturato "a credito". La fattispecie è, dunque, riconducibile a una fisiologica generazione di un credito per ferie non godute che deve essere soggetto all'ordinaria tassazione.