Il calcolo delle ore per il congedo parentale frazionato
L’Inps chiarisce le modalità nella circolare 152/2015 e specifica che in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Secondo l’Inps è necessaria una prima fase iniziale, dove il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso e il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Di conseguenza l’importo dell’indennità spettante dovrà essere riproporzionato. Infine l’Inps specifica che il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio del numero di ore di congedo fruite nel giorno (nell’elemento ). Di conseguenza il controllo e l’effettivo utilizzo delle ore di congedo parentale sono inserite nel flusso Uniemens.
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