Contenzioso

Autotrasporto, la vigilanza nelle attività di carico e scarico è orario di lavoro

di Fabio Antonilli

Fa parte dell'orario di lavoro il tempo dedicato dall'autotrasportatore alla vigilanza delle attività di carico e scarico della merce: è dunque illegittimo il licenziamento disciplinare dell'autista accusato di aver usato scorrettamente il cronotachigrafo.

È questa la massima rinvenibile nell'ordinanza del tribunale di Milano dell'13 novembre 2017, che chiude in primo grado di giudizio la vertenza aperta con il ricorso del dipendente, inquadrato con la qualifica di conducente, che ha impugnato il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro giunto dopo sette provvedimenti disciplinari, tutti motivati dallo «scorretto e strumentale utilizzo del tachigrafo digitale».

Nello specifico, secondo l’azienda, il conducente in più occasioni avrebbe posizionato il tachigrafo in modalità “lavoro” anziché in modalità “disponibilità” durante le fasi di carico e scarico del mezzo, realizzate mediante l'uso della ribalta, dalla manodopera e strumentazioni fornite dalla società cliente, e che quindi non richiedevano alcuna partecipazione attiva da parte dell'autista alle relative operazioni. Con tale condotta il lavoratore avrebbe voluto realizzare un vantaggio patrimoniale conseguente ai maggiori emolumenti connessi alla fase di “lavoro” rispetto a quella di “disponibilità” secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicato in azienda, il Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione.

Il lavoratore licenziato ha sempre sostenuto, sia al momento delle contestazioni che in giudizio - invero al pari di altri lavoratori chiamati a prestare testimonianza - , che anche dopo il posizionamento del camion sotto la ribalta egli sarebbe stato tenuto a una partecipazione attiva alle operazioni di carico e scarico (per esempio verifica dei bancali, conta delle balle caricate, verifica della distribuzione del carico) o, comunque, semplicemente a una attività di sorveglianza del carico, in relazione all'esistenza di una posizione di responsabilità sullo stesso prevista dall'articolo 30 del Ccnl che prefigura una responsabilità dell'autista per eventuali smarrimenti o danni. Da ciò la scelta di posizionare il cronotachigrafo nella modalità “lavoro” (contrassegnata dal simbolo “martelletto”).
Dunque il caso scrutinato riguarda l'esatto inquadramento giuridico del tempo durante il quale il lavoratore autista non ha una partecipazione attiva alle operazioni di carico e scarico delle merci.

Secondo il giudice di merito, il tempo delle operazioni di carico e scarico con ribalta deve considerarsi orario di lavoro (e non di disponibilità) in quanto ciò sarebbe avvalorato dal Dlgs 234/2007 ripreso dall'articolo 11 del Ccnl che ricomprendono in tale fase «l'attività di sorveglianza delle operazioni di carico e scarico...i periodi in cui il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale...ed in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile». Tutte circostanze, quelle elencate dalle fonti citate, rilevabili nel caso di specie.

Il lavoratore, infatti, - anche sulla base del protocollo di condotta stabilito dalla società cliente, al cui dispositivo il giudice ha attribuito un importante rilievo - era chiamato a: provvedere all'attività di sorveglianza, anche in base all’articolo 30 del Ccnl; rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il proprio lavoro normale, indossando un camice ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche; inoltre non poteva conoscere a priori la probabile durata delle operazioni, variabile dai 35/40 minuti fino a 60/90 minuti.

Di conseguenza, conclude il tribunale di Milano, è da ritenersi legittima la gestione del cronotachigrafo da parte del dipendente, nonché insussistente il fatto disciplinarmente a lui ascritto e pertanto illegittimo il licenziamento comminato.

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