L'esperto rispondeContenzioso

Termine presentazione ricorso giudiziale

Di Liberto Marco

La domanda

Il lavoratore impugna il licenziamento entro i 60 giorni successivi alla notifica del recesso, avvalendosi del sindacato. L'Impresa propone un'offerta conciliativa. Trascorsi due mesi di silenzio, l'azienda contatta il sindacato per capire se il lavoratore accetta o meno la proposta di cui sopra. Il sindacato risponde che il lavoratore ha revocato il mandato di rappresentanza affidatogli, rivolgendosi ad uno Studio legale. Trascorrono altri due mesi ed il lavoratore notifica, attraverso lo studio legale, l'atto di citazione in giudizio. Ci si chiede se il lavoratore ha agito nel rispetto dei termini di impugnazione o se non avendo depositato ricorso entro i 60 giorni successivi al mancato accordo, le sue pretese sono cadute in prescrizione

Prima di rispondere al quesito, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione per iscritto del recesso. Tale impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta...