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Accordo aziendale e premialità

Nel caso di accordo aziendale in cui si stabilisca un premio di risultato legato all'aumento di fatturato, dato che il decreto ministeriale stabilisce che il premio deve essere di natura variabile, se il premio viene stabilito con un fisso che aumenta all'aumentare dell'incremento di fatturato (es. incremento dal 3% al 5% 1000 euro di premio, incremento dal 6% al 9% 1200 euro di premio, incremento oltre il 10% 1400 euro di premio) si può ritenere soddisfatto il criterio di variabilità del premio per come stabilito dal articolo 1 della legge 208/2015 e dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016? O si dovrebbe optare per una soluzione in percentuale? Per esempio all'aumento del fatturato stabilire una percentuale del 10% sull'incremento?

di Gianfranco Nobis

La domanda

Nel caso di accordo aziendale in cui si stabilisca un premio di risultato legato all'aumento di fatturato, dato che il decreto ministeriale stabilisce che il premio deve essere di natura variabile, se il premio viene stabilito con un fisso che aumenta all'aumentare dell'incremento di fatturato (es. incremento dal 3% al 5% 1000 euro di premio, incremento dal 6% al 9% 1200 euro di premio, incremento oltre il 10% 1400 euro di premio) si può ritenere soddisfatto il criterio di variabilità del premio per come stabilito dal articolo 1 della legge 208/2015 e dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016? O si dovrebbe optare per una soluzione in percentuale? Per esempio all'aumento del fatturato stabilire una percentuale del 10% sull'incremento?

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 commi 182 e successivi) ha introdotto in via strutturale la possibilità, a scelta del lavoratore, di detassare o convertire in welfare gli importi ricevuti a titolo di premio di risultato. In particolare, la norma concede tale possibilità ai premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di oggettivi criteri. Il successivo Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 ha provveduto a chiarire che la definizione di tali premi debba essere contenuta all'interno di accordi collettivi aziendali o territoriali i quali devono prevedere i criteri di misurazione e verifica degli incrementi previsti dalla norma, attraverso l'osservazione di uno o più indici nell'ambito di un periodo congruo di osservazione. Rispetto al quesito posto, occorre considerare che il valore del premio, per poter beneficiare della detassazione o della conversione in "welfare", deve essere qualificato in modo completamente variabile (e incerto). Tale ipotesi viene infatti preclusa alle somme riconosciute come componente fissa, se pur legata all'andamento del fatturato. Risulta invece compatibile con la finalità della norma la possibilità di modulare in modo integrale il valore del premio in base all'andamento del fatturato, prevendo il riconoscimento di importi diversi in relazione a intervalli di aumenti di fatturato (come negli esempi posti nel quesito € 1.000 di premio per variazioni di fatturato tra il 3% ed il 5% e successivi). Tale impostazione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.143 del 2018 ammettendo l'applicazione del regime di favore (detassazione/welfare) su quote crescenti di premio distinti su tre livelli di raggiungimento degli obbiettivi previsti. Si segnala al riguardo che l'Amministrazione Finanziaria si è più volte pronunciata sull'importanza di realizzare un incremento dell'indice osservato nel periodo di osservazione, e che il solo raggiungimento di un determinato livello, di fatturazione ad esempio, non possa essere sufficiente per l'applicazione della norma di favore. Come chiarito attraverso il citato interpello (nonché nelle Circolari 5/E del 2018 e 28/E del 2016) "Non è, pertanto sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio". Dunque, rispetto al quesito posto, per poter consentire l'applicazione della detassazione del premio (o della conversione in welfare) è necessario che il livello di fatturato, se scelto come indice per giustificare ad esempio incrementi di redditività, raggiunga di anno in anno livelli incrementali, osservati all'interno un periodo congruo, sia esso annuale o semestrale.

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