Al via l’erogazione della quattordicesima mensilità
Con l'arrivo della stagione estiva alcuni contratti collettivi prevedono che il datore di lavoro riconosca al lavoratore dipendente una retribuzione mensile in più, denominata quattordicesima
Per molti datori di lavoro, il mese di giugno è particolarmente oneroso, poiché oltre ad erogare la consueta retribuzione del mese, sono tenuti, per volere del contratto collettivo applicato a riconoscere al lavoratore in forza la c.d. quattordicesima mensilità.
La previsione generalmente è prevista dal contratto collettivo nazionale ma può anche essere una previsione di secondo livello se definita con le parti sociali in ambito aziendale.
Questa mensilità, da non confondersi con la tredicesima o gratifica natalizia che trova il suo fondamento nell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 e nel DPR 1070/196, è una previsione contrattuale che non solo ne stabilisce le modalità di pagamento ma ne fissa anche gli elementi utili alla sua maturazione e quindi al suo calcolo.
Erogazione e maturazione
Come accennato all'inizio, la quattordicesima mensilità viene erogata nel mese di giugno o nei primi giorni di luglio e va ad aggiungersi alla retribuzione del mese di competenza.
Solitamente i contratti collettivi prevedono da un lato che la maturazione avvenga nei 12 mesi precedenti la mensilità di erogazione (quindi da luglio a giugno dell'anno successivo), secondo ratei per mesi interi di servizio prestato, e dall'altro che per mese intero debba intendersi la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Ne deriva che se il rapporto di lavoro si è svolto per 12 mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una quattordicesima pari ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata, mentre se l'attività lavorativa non è stata svolta per un anno interno, al dipendente spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione lavorativa.Inoltre, la quattordicesima va riproporzionata con riguardo ai lavoratori part time, prendendo in considerazione l'effettivo orario di lavoro svolto e concorre alla formazione del TFR, così come previsto dall'art. 2120 c.c.
Assenze
Le assenze dal lavoro incidono sulla determinazione della quattordicesima? Generalmente eventi retribuiti come la malattia, la maternità e la paternità, l'infortunio, la donazione sangue, i riposi per allattamento, le ferie e le festività, i permessi retribuiti, il congedo matrimoniale, il richiamo alle armi o il ricorso agli ammortizzatori sociali fanno maturare comunque la mensilità aggiuntiva, ma è sempre opportuno verificare ciò che prevede nel dettaglio il contratto collettivo applicato.Ne deriva che non consentono invece la maturazione: le assenze non retribuite, le sospensioni dal lavoro, l'aspettativa non retribuita e lo sciopero, per citarne alcune.
Fisco e contributi
La quattordicesima, essendo un istituto retributivo, seppur di fonte contrattuale, al pari di qualsiasi altra retribuzione percepita dal lavoratore, concorre interamente a formare reddito di lavoro dipendente sia ai fini fiscali che contributivi. La tassazione è quella ordinaria, ma non trovano applicazione le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente o per carichi di famiglia.L'imposta si determina distintamente rispetto a quella della retribuzione del mese anche se poi in sede di conguaglio cumulerà con tutti i redditi percepiti.
Esonero contributivo
Infine si ricorda che la quattordicesima rileva ai fini della fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Come si ricorderà il legislatore ha previsto un esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Invece, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l'esonero è pari al 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore.
Sul punto l'INPS (circ. 7/2023) ha precisato che nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.