Ape sociale per i dipendenti pubblici disoccupati
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 2 aprile scorso, ha accolto la domanda di accesso ad Ape sociale di una persona che aveva maturato il requisito della disoccupazione, ma che non aveva i requisiti di accesso alla Naspi, in quanto titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, prima della cessazione.
L'Inps aveva rigettato la domanda di anticipo pensionistico sostenendo che questa forma di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (prorogata per il 2021) fosse accessibile ai soli lavoratori dipendenti che hanno diritto alla Naspi, sia in base a quanto asserito dall'articolo 1, comma 179, lettera A della legge 236/2016, sia in base a quanto disciplinato dal Dpcm 88/2017 e dalla circolare Inps 100/2017. In particolare, la norma prevede che il lavoratore che intenda chiedere l'Ape sociale deve avere maturato 63 anni di età e 30 anni di contributi (pienamente posseduti dal pubblico dipendente) e, nel caso dei disoccupati, avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione “loro spettante” da almeno tre mesi.
Inps, prima con la circolare 100/2017, e poi con le Faq del luglio 2017 (in particolare la numero 20), aveva dedotto che fosse indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione e avere lo status di disoccupato per almeno i tre mesi successivi, con la conseguenza che il beneficio non poteva essere esteso ai soggetti inoccupati privi però del diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari per espressa disposizione normativa.
La sentenza del Tribunale di Brescia ha tuttavia riscontrato come il ricorrente fosse un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, pertanto, non avesse diritto alla Naspi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 22/2015. La mancanza di percezione della Naspi, dunque, non era da ritenersi frutto di una sua scelta e pertanto non risulta agli occhi del giudice come preclusiva del diritto all'Ape, essendo presenti i requisiti, anagrafici, contributivi e di status previsti dalla norma. Partendo dalle norme di raccordo fra erogazione dell'Ape sociale e corresponsione del trattamento di fine servizio, la corte ha poi dedotto da tale previsione la piena legittimità della richiesta della indennità da parte dei pubblici dipendenti. Il principio espresso dal Tribunale di Brescia, nel riconoscere il diritto all'Ape al ricorrente, consiste nel fatto che il pubblico dipendente, impossibilitato per cause a lui esogene a chiedere la Naspi, ha diritto ad accedere all'Ape sociale nel caso in cui siano presenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge 232/2016.