ApprofondimentoRapporti di lavoro

Appalti e somministrazione illecita di manodopera: ripristino delle sanzioni penali e riqualificazioni

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 34

guida-al-lavoro

Il D.L. 19/2024 reintroduce la perseguibilità penale per appalti irregolari, ma l'illecito può essere regolarizzato. Invece, le conseguenze penal-tributarie per la somministrazione fraudolenta di personale sono più serie, con possibili sanzioni per operazioni inesistenti. Inoltre, ci potrebbero essere conseguenze per la responsabilità amministrativa degli enti, con possibili misure cautelari e provvedimenti interdittivi.

Per fare ciò occorre necessariamente prendere le mosse dalla disposizione-chiave di cui all'art. 29, c. 1, D.Lgs. 276/2003 a mente del quale, ai fini: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti...

  • [1] Corte appello Venezia, sez. lav. 324/2022.

  • [2] Cass. 23615/2020.

  • [3] Cass. 5397/1979.

  • [4] Cass. 1666/2008, 5901/1999; 8451/2010, 17516/2015, 20/2016, 19030/2017.

  • [5] Cass. 18278/2019.

  • [6] Cass. 22233/2024, 19966/2018. Contra: Cass. 31729/2018; Comm. trib. reg. Trieste sez. VIII, 17/2/2009, n. 14.

  • [7] Si tratterebbe pertanto di operazioni effettivamente realizzate, ma non in capo ai soggetti che risultano dal punto di vista documentale.

  • [8] Cass. 11633/2022; Cass. Pen. 33994/2022, 32877/2021, 19595/2023.

  • [9] Cass. Pen. 16302/2022.

  • [10] L'art. 25-quinquiesdecies, c. 3, D.Lgs. 231/2001, prevede nelle ipotesi di contestazione di reati tributari, risultano applicabili anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del medesimo decreto delegato e, in particolare, quelle elencate al comma 2: “lett. c), consistente nel divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- lett. d), da cui deriva l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; lett. e), misura rappresentata dal divieto di pubblicizzare beni o servizi”.