Il D.L. 19/2024 reintroduce la perseguibilità penale per appalti irregolari, ma l'illecito può essere regolarizzato. Invece, le conseguenze penal-tributarie per la somministrazione fraudolenta di personale sono più serie, con possibili sanzioni per operazioni inesistenti. Inoltre, ci potrebbero essere conseguenze per la responsabilità amministrativa degli enti, con possibili misure cautelari e provvedimenti interdittivi.
Per fare ciò occorre necessariamente prendere le mosse dalla disposizione-chiave di cui all'art. 29, c. 1, D.Lgs. 276/2003 a mente del quale, ai fini: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti...
Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi