Assegnazione auto ad uso esclusivamente privato
Con riguardo al quesito prospettato, al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo può essere: - per uso esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit; - per uso promiscuo aziendale e privato. Si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI; - per uso esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale. Ciò premesso, a questo proposito occorre distinguere alcune situazioni diverse. A. IL VEICOLO E' UTILIZZATO DALL'AMMINISTRATORE SOLAMENTE PER USO PERSONALE. Se il veicolo è concesso all'amministratore per uso esclusivamente personale si ha: • in capo all'amministratore un compenso in natura pari al valore normale del bene che può essere determinato, ad esempio, facendo riferimento al costo per il noleggio di un’auto analoga; • in capo all'azienda, il costo è deducibile interamente nei limiti del compenso in natura tassato in capo al dipendente, mentre la parte eccedente è indeducibile. Si ipotizzi il caso in cui l'azienda conceda all'amministratore, un'auto aziendale per uso esclusivamente personale. Esempio: la Alfa Srl concede all'amministratore un'auto per uso personale del costo di 35.000 euro. L'amministratore percepisce un compenso in natura pari al valore normale dell'auto. Per la sua determinazione facciamo riferimento al costo del noleggio di un auto della stessa marca e modello. Il costo mensile di tale noleggio è pari a 600 euro. Il fringe benefit percepito dall'amministratore ammonta a 600 euro. Qualora l'amministratore ha un rapporto non professionale con l'azienda, cioè ha un rapporto da dipendente o da collaboratore, il fringe benefit gli sarà corrisposto in busta paga. Tale compenso sarà trattato fiscalmente, come reddito di lavoro dipendente e assoggettato a tassazione. Chiaramente, se è previsto che l'amministratore corrisponda un importo per l'uso del veicolo la somma tassata sarà pari al compenso in natura dedotta la somma corrisposta dall'amministratore. Per quanto riguarda l'azienda, essa può dedurre il costo dell'auto aziendale solamente nel limite del compenso in natura, cioè solamente nella misura di 600 euro. B. IL VEICOLO E' DATO IN USO PROMISCUO ALL'AMMINISTRATORE. In questo caso occorre distinguere due diverse ipotesi: L'AMMINISTRATORE NON E' UN PROFESSIONISTA. • Amministratore: in questa ipotesi, in capo all'amministratore vi è una assimilazione con i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, il compenso in natura spettante all'amministratore è determinato assumendo il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI. • Impresa: per l'impresa, invece, i costi relativi al veicolo sono deducibili nei limiti dell'importo che costituisce fringe benefit per l'amministratore. La parte eccedente è deducibile nei limiti previsti per tutti gli autoveicoli non strumentali per l'esercizio dell'impresa (20% del costo entro l'importo massimo di 18.075,99 euro). L'AMMINISTRATORE E' UN PROFESSIONISTA. • Amministratore: in questa ipotesi, il compenso in natura spettante all'amministratore è pari al valore normale del bene. • Impresa: per l'impresa i costi relativi al veicolo sono deducibili nei limiti dell'importo del compenso in natura. La parte eccedente è deducibile nei limiti previsti per tutti gli autoveicoli non strumentali per l'esercizio dell'impresa (20% del costo entro l'importo massimo di 18.075,99 euro). LA CARICA DI AMMINISTRATORE E' RICOPERTA DA UN DIPENDENTE Se un dipendente riveste anche la carica di amministratore (per lo stesso periodo) e, tale ufficio rientra nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in qualità di amministratore vanno considerati come redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, nel caso di veicolo assegnato in uso promiscuo all'amministratore, valgono le regole previste per i dipendenti. Pertanto, se il veicolo è dato in uso promiscuo all'amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta i relativi costi sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 70%. A tal fine si specifica che le spese e gli altri componenti negativi dei «veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta» (più di 183 giorni l’anno), cioè per scopi sia aziendali (ad esempio, visita a clienti) sia personali (ad esempio, tragitto casa-lavoro o viaggi nel weekend o in ferie), sono deducibili al 70% dall’impresa, senza considerare alcun limite di costo del veicolo, come quello dei 18.075,99 euro applicabile agli acquisti di vetture. Non occorre né che tale utilizzo avvenga in modo continuativo né che il veicolo sia utilizzato da uno stesso dipendente. Se l’autovettura è acquistata nel corso dell’anno e viene data in uso promiscuo ai dipendenti, la maggior parte del periodo si calcola dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta. La deduzione del 70% è su tutti i costi effettivi di bilancio (come ammortamento, canoni di leasing o noleggio, manutenzione, bollo auto, assicurazione, custodia, carburante) del veicolo, cioè non solo a quelli che eccedono il fringe benefit tassato al lavoratore. Le disposizioni che regolano il caso prospettato sono gli artt. 51, 121-bis) e 164 del TUIR (v. anche Circolare n. 5/E/2001).
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