L'esperto rispondeAdempimenti

Assegno di mantenimento al coniuge separato: il pignoramento presso il datore

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Tizia, ex coniuge separata, ha ottenuto dal Giudice un assegno mensile di 400 euro da liquidarsi a fine mese da Caio, dipendente obbligato. Il totale annuale della somma da pagare è di euro 4800.Caio inadempiente alla sua obbligazione ha subito un pignoramento presso il suo datore di lavoro, terzo pagatore.Per cui: Terzo pagatore = datore; Debitore esecutato = Caio dipendente; Creditore pignoratizio = Tizia ex coniuge separataCome va gestita l’erogazione a Tizia dell’assegno di mantenimento a cura del datore di lavoro raggiunto dal pignoramento presso terzi che conosce la natura delle somme che sta erogando?Nello specifico: - Che tipo di reddito eroga il datore di lavoro, terzo pagatore, a Tizia ex coniuge?- A quali adempimenti tributari è chiamato il datore di lavoro raggiunto da pignoramento in qualità di terzo pagatore?

Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge in seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Deve trattarsi di:

1)Assegno mantenimento coniuge separato;

2)La corresponsione deve essere periodica e stabilita dal giudice;...