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Assenza per malattia e richiesta di fruizione delle ferie ai fini del comporto

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 5

guida-al-lavoro

La facoltà del lavoratore di sostituire le ferie all’assenza per malattia per interrompere il decorso del periodo di comporto non è incondizionata e tuttavia il datore, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto

Massima

  • Assenza per malattia – richiesta fruizione ferie per sospendere il comporto – ammissibilità – richiesta accolta prima del superamento del periodo di comporto – successiva rinuncia – prova - necessità Cass., sez. lav., ord. 8 gennaio 2024, n. 582

    Al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto; ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, la dedotta successiva rinuncia alla fruizione delle ferie nel periodo indicato dal datore di lavoro deve essere provata in maniera chiara e inequivoca, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate

Con sentenza confermativa rispetto a quanto espresso dal giudice di prime cure (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), la Corte di Appello di Napoli dichiarava illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato ad un lavoratore, motivando detta illegittimità sulla base dell’erronea imputazione di cinque giorni di assenza, che dalla società recedente erano stati considerati giorni di malattia, mentre, in realtà, erano riferibili a ferie; tale diversa imputazione era suscettibile...

  • [1] Ex multis, viene citata in motivazione come conforme sul punto la risalente sentenza della Cassazione n. 5521/2003, massimata come segue: «Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, comma 2, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.».

  • [2] Cui adde altresì l’ipotesi giurisprudenziale, ormai divenuta dominante, per cui il periodo di comporto deve essere differentemente calcolato per i lavoratori invalidi: cfr. Cass. n. 9095/2023