ApprofondimentoContenzioso

Attività di istruttore di kick boxing durante l’assenza per malattia

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 12

guida-al-lavoro

Lo svolgimento di altre attività durante l’assenza per malattia può giustificare il licenziamento laddove il comportamento del lavoratore si atteggi come pregiudizievole alla pronta guarigione ed al rientro in azienda. Nel caso specifico affrontato dalla sentenza, il dipendente è stato licenziato sulla base delle risultanze narrative e fotografiche dell’attività di un investigatore privato, acquisibili al processo come prove atipiche.

Massima

  • Malattia – svolgimento di altra attività – pregiudizio o ritardo nella guarigione – violazione doveri di correttezza e buona fede – sussiste – licenziamento per giusta causa – legittimità – condizioni – caso di specie

    In tema di rapporto di lavoro, la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia - valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro - sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro. La valutazione deve essere compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui quell’attività viene svolta, sicché ai fini di questa potenzialità la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante: ne consegue che è legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli filmato dall’investigatore privato ingaggiato dal datore mentre svolge l’attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovi in malattia e i certificati medici mostrino un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro

I fatti di causa e la fase di merito

Il lavoratore interessato dalla vicenda era stato dipendente della società datrice di lavoro dal 16 maggio 2005 con mansioni di operaio addetto allo scarico dei bagagli, inquadrato nel livello 8 del CCNL personale di terra del trasporto aereo, fino al 29 aprile 2016, quando era stato licenziato per giusta causa per aver tenuto, durante l’assenza per malattia, condotte incompatibili con lo stato di salute e comunque pregiudizievoli per la pronta guarigione.

Impugnato il licenziamento, il Tribunale ...

  • [1] La stessa Suprema Corte cita il precedente di Cass. 27656/2018, secondo cui “Nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Tuttavia, tale comportamento del lavoratore può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa – valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione che la dottrina inserisce nella categoria dei doveri preparatori e strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto”.

  • [2] Cass., ordinanza, 25826/2022; Cass. 4205/2014.

  • [3] Cass., ordinanza, 11103/2020, secondo cui “La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.

  • [4] Tra le tante, Cass. 7712/2023; Cass. 1593/2017; Cass. 18025/2019; Cass. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. 15094/ 2018; Cass. 11697/2020.

  • [5] Cass. 13519/2022.