ApprofondimentoRapporti di lavoro

Autotrasporto e privacy, così l’uso di Gps e il trattamento dei dati

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

N. 12

guida-al-lavoro

Il Garante privacy ha sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema satellitare Gps installato sui veicoli aziendali e interfacciato con l'apparecchio tachigrafico digitale

Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 7 del 16 gennaio 2025 (in Newsletter 21 marzo 2025, n. 33), relativo ad un caso di utilizzo illecito di sistema satellitare GPS installato sui veicoli aziendali di una Società di trasporti, è di interesse generale per il settore dell'autotrasporto, in quanto l'uso di sistemi di controllo a distanza nell'ambito dei rapporti di lavoro, ed in particolare di impianti satellitari sempre più diffusamente installati negli autoveicoli ...

  • [1] Per un primo commento al Provvedimento del 16 gennaio 2025, cfr. R. Palumbo, Il confine tra sicurezza e privacy: il Garante sanziona il monitoraggio GPS della flotta aziendale (in https://www.cybersecurity360.it/news/il-confine-tra-sicurezza-e-privacy-il-garante-sanziona-il-monitoraggio-gps-della-flotta-aziendale/ ), secondo il quale "l'adozione di tecnologie avanzate, come i sistemi di geolocalizzazione, sta diventando sempre più comune tra le aziende per monitorare le proprie flotte. Tuttavia, quando la raccolta di dati incontra le rigide normative sulla privacy, il rischio di sanzioni può essere molto concreto".

  • [2] La stessa Circolare INL n. 2/2016 chiarisce, peraltro, che "… solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge".

  • [3] Altrimenti detto "Tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2".

  • [4] Cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto, i tachigrafi dopo le modifiche del pacchetto mobilità UE, GL, n. 37/2020, 58 ss.

  • [5] In tal senso, si distinguono due tipologie di informative: una prima informativa breve cd. di primo livello, che avviene mediante l'affissione di una vetrofania recante la dicitura "veicolo sottoposto a localizzazione" o la visualizzazione di una icona riconoscibile chiaramente, che segnali la funzione di geolocalizzazione del dispositivo; una successiva informativa estesa cd. di secondo livello, che contiene, invece, tutte le informazioni richieste dall'art. 13 del Regolamento.