Agevolazioni

Bonus assunzioni per apprendisti e under 35

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Poco o nulla di nuovo per le aziende che, nell'anno appena iniziato, volessero incrementare gli organici o inserire nuove risorse per esigenze di turn over, a costi contenuti. A parte qualche misura, i cui effetti - peraltro- saranno tutti da verificare, anche in relazione alla limitata platea dei potenziali destinatari, il sistema degli incentivi all'occupazione del 2020 sembra sostanzialmente rimasto al palo.

Qualche ritocco qua e là - frutto di drafting normativo finalizzato a definire e armonizzare norme già esistenti – nonché il tentativo di ridare vita al bonus giovani eccellenze già teoricamente esistente ma, nei fatti, rimasto solo “virtuale” in quanto privo della prevista regolamentazione amministrativa. Se a questo si aggiunge la mancata revisione e razionalizzazione di un sistema alquanto frastagliato e, a parere di chi scrive, anche poco adeguato alle esigenze del mercato del lavoro, il quadro complessivo appare non proprio entusiasmante.

Nella tabella allegata abbiamo riportato le principali disposizioni agevolative esistenti con l'intento di fornire, ove possibile, un supporto ad aziende e operatori. Si segnala che l'elenco non contiene l'apprendistato ordinario in quanto detta tipologia contrattuale è accompagnata da uno specifico regime contributivo che non si configura come un incentivo.

Entrando nel merito delle misure elencate, riteniamo opportuno soffermarci su quella strutturale prevista dalla legge 205/2017 (bilancio 2018) in favore dell'assunzione di giovani che non hanno mai lavorato in forma stabile. Va infatti evidenziato che, a seguito dell'intervento operato dall'articolo 1, comma 10 della legge 160/2019 è stato chiarito, fugando tutti dubbi in proposito, che il limite di età più elevato (34 anni e 364 giorni) già previsto per il 2018 – per beneficiare della riduzione contributiva - trova applicazione anche per il 2019 e il 2020 sempre con riferimento ad assunzioni con contratto a tutele crescenti.

Dal prossimo anno, invece, la soglia anagrafica incentivata scenderà a 30 anni non compiuti. La facilitazione prevede un abbattimento del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il tetto massimo di 3.000 euro annui.

Ricordiamo anche il particolare bonus connesso alle assunzioni effettuate in alcune regioni del Sud; per questo incentivo, tuttavia, le regole di identificazione dei soggetti che danno diritto al beneficio sono più articolate in quanto si fondono in un mix tra regole nazionali e comunitarie (per l'assetto del beneficio, si veda la tabella). Il bonus consente di azzerare il carico contributivo datoriale per un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Tale misura di maggior favore necessita, tuttavia, dell'emanazione di un decreto attuativo.

L'unica vera novità del 2020 – voluta dalla legge di bilancio - è costituita dalla reintroduzione di uno sgravio contributivo in favore delle assunzioni con apprendistato di primo livello. Le imprese di tutti i settori (non solamente quelle artigiane) fino a nove addetti che, durante l'anno in corso, assumeranno giovani, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, con il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 del Dlgs 81/2015) potranno ridurre in maniera consistente gli oneri contributivi a proprio carico per i primi tra anni di vigenza del contratto. L'incentivo, che riprende una analoga misura già prevista dall'articolo 22 della legge 183/2011, ha quindi un target limitato essendo circoscritta alle sole imprese di piccole dimensioni.

La facilitazione azzera la contribuzione prevista dalla legge 296/2006 (articolo 1, comma 773) lasciando, quindi, in piedi – come peraltro avvenuto in passato - il contributo di finanziamento della Naspi (1,61%). Ne deriva che il beneficio non si configura, così, come uno sgravio totale. Stante l'evidente carattere settoriale dell'incentivo, sarà inoltre da appurare se la concessione del beneficio dovrà avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” (regolamento Ce 1407/13).

Restano inoltre in essere le altre ormai storiche misure incentivanti che, in quanto strutturali, non necessitano di conferma. Ci riferiamo, tra l'altro, alle agevolazioni in favore dell'assunzione di: over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi; lavoratori che abbiano fruito del trattamento Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei (articolo 4, comma 3, della legge 236/1993); lavoratori percettori di Naspi (incentivo economico pari al 20% dell'indennità residua).

Ricordiamo, infine, anche l'operatività di due incentivi più recenti, come quello in favore dell'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza (articolo 8 del Dl 4/2019) nonché di lavoratori in Cigs destinatari dell'assegno di ricollocazione (articolo 24 bis, comma 6, del Dlgs 148/2015), misura ancora in attesa di regolamentazione da parte dell'Inps.

In chiusura rammentiamo che, per la legittima fruizione della generalità degli incentivi, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nell'articolo 31 del Dlgs 150/2015 nonché dei contratti e della normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza, oltre a essere in regola con il versamento dei contributi (Durc).

Vedi la tabella: La mappa delle assunzioni agevolate

La mappa delle assunzioni agevolate

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