Come si calcola la retribuzione figurativa dei sindacalisti in aspettativa
L'aspettativa non retribuita riconosciuta dall'articolo 31 della legge n. 300/1970 ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali per tutta la durata del loro mandato determina una quiescenza temporanea del rapporto lavorativo, dalla quale deriva la sospensione sia dell'obbligazione del lavoratore di prestare il proprio lavoro che di quella del datore di lavoro di erogare la retribuzione.
L'aspettativa, tuttavia, è comunque utile ai fini pensionistici e la Corte di cassazione, con una sentenza dei giorni scorsi (sezione lavoro, 6 aprile 2020, n. 7698), ha chiarito quali sono, a tal fine, le retribuzioni figurative da prendere in considerazione, specificando che, per legge, del relativo onere si fanno carico le gestioni previdenziali.
La normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 8, ottavo comma, della legge numero 155/1981 e dall'articolo 3 del decreto legislativo numero 654/1996, che vanno letti in combinato disposto e che si discostano in parte dalla disciplina generale.
In forza di tali due previsioni, nel dettaglio, il calcolo delle retribuzioni figurative da accreditare al lavoratore in aspettativa sindacale va fatto tenendo conto della categoria e della qualifica professionale da questi posseduta al momento in cui ha ricevuto l'incarico. Il dato così ottenuto va poi adeguato considerando la dinamica salariale e di carriera che, in base ai contratti collettivi di lavoro applicabili, riguarda tali categoria e qualifica.
Nella valutazione dell'importo delle retribuzioni da accreditare figurativamente, invece, non vanno ricompresi gli eventuali importi che non sono previsti dalla contrattazione collettiva né gli istituti strettamente connessi con l'effettiva prestazione di attività lavorativa. Restano quindi fuori anche le eventuali pattuizioni individuali, così come gli usi aziendali.
La ratio di tale criterio è individuata dalla giurisprudenza nella necessità di garantire l'uniformità e la prevedibilità, nel rispetto della natura dell'intervento pubblico e della natura indisponibile della disciplina previdenziale.