Non è corretto sostenere che, ai fini della verifica sul repêchage del lavoratore nel contesto di un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, sia irrilevante che le nuove assunzioni siano riconducibili allo stesso livello in cui era inquadrato il dipendente licenziato. Al contrario, la circostanza che le nuove assunzioni si collochino nello stesso livello di classificazione contrattuale inasprisce e rende più penetrante la prova datoriale circa l’indisponibilità di funzioni alternative...

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