La domanda
Un'azienda ad ottobre 2013 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco" ai sensi dell'art. 161 L.F. Per tale motivo non ha pagato le retribuzioni di settembre 2013 ai dipendenti. Ad agosto 2014 è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. A gennaio 2015 il Tribunale ha disposto la REVOCA della procedura. Nel corrente mese di febbraio l'azienda intende corrispondere la mensilità arretrata di settembre 2013. Si chiede se è consentito applicare la tassazione separata ai sensi dell'art.17 DPR 917/1986 o si deve applicare la tassazione ordinaria e rideterminare le ritenuta d'acconto IRPEF sommando l'imponibile fiscale di settembre 2013 all'imponibile fiscale di febbraio 2015.
Stabilisce l’articolo 17 del TUIR (DPR 917/1986) che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Nel caso di specie, poiché la corresponsione della mensilità arretrata (settembre 2013) è l’effetto della sopravvenuta sentenza del Tribunale che revoca la procedura (e comunque di causa non dipendente dalla volontà delle parti), si applica la tassazione separata ai sensi della norma citata.