Agevolazioni

Contratti di solidarietà, le istruzioni Inps per lo sgravio contributivo sulle risorse 2021

Destinatari i datori che al 30 novembre 2021 avessero stipulato un contratto di solidarietà in base al Dlgs 148/2015 e coloro che ne avessero avuto uno in corso nel secondo semestre 2020

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di Mauro Marrucci

L'Inps, con la circolare 40 del 5 aprile 2023, ha emanato le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che, al 30 novembre 2021, avessero stipulato un contratto di solidarietà in base al Dlgs 148/2015, nonché per coloro che ne avessero avuto uno in corso nel secondo semestre dell'anno precedente, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2021. In particolare, ne sono destinatarie le imprese, titolari dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di Cigs per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 e indicate nell'allegato 1 all'atto di prassi.
La provvidenza è stata introdotta dall'articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996, il quale prevede, a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi. L'articolo 1, comma 240, lettera c) della legge 232/2016 ha disposto che l'agevolazione, a decorrere dal 2017, sia prevista nel limite di 30 milioni di euro annui. Da ultimo, il D.I. 2/2017 ha rideterminato le modalità e le regole di ammissione secondo il criterio della cronologia della presentazione delle domande.
Il beneficio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga compreso nell'arco temporale dell'autorizzazione alla fruizione del medesimo. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del singolo periodo di paga, l'agevolazione risulta applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva per ciascun lavoratore che, nel mese, abbia subito una contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% di quello contrattuale.
La riduzione in argomento è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa sul Durc) e non trova applicazione sulla contribuzione:
-di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 in misura pari allo 0,30% dell'imponibile;
-di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o all'assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
-di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, ex articolo 1, comma 8 e 14, del Dlgs 182/1997;
-relativa al "Fondo di solidarietà del trasporto aereo";
-sul "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" ex articolo 1, comma 755, della legge 296/2006.
L'Inps, confermando l'orientamento già espresso con la circolare 55/2022, ha altresì spiegato che, pur essendo l'agevolazione incompatibile con altri benefici contributivi, risulta cumulabile con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm del 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dell'atto di prassi.

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