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Discriminanti le dichiarazioni dell'amministratrice di società che afferma di assumere donne solo over 40

di Federico Manfredi e Ivan Cartocci

N. 9

guida-al-lavoro

Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni per violazione della normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (D.Lgs. n. 216/2003), condannando un'azienda di moda al pagamento del risarcimento del danno in favore dell'associazione ricorrente, alla pubblicazione della sentenza, nonché ad erogare in azienda un corso formativo in materia di discriminazione.

Ciò non sulla base di una condotta materiale, ma di mere dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'amministratrice delegata - che aveva affermato di preferire uomini o donne sopra i 40 anni per l'assegnazione di ruoli apicali all'interno dell'Azienda, ritenendole più stabili dal punto di vista familiare e lavorativo - in quanto ritenute integranti una discriminazione collettiva e indiretta, poiché potrebbero scoraggiare le lavoratrici dal candidarsi per ruoli dirigenziali, ledendo una pluralità di fattori protetti (genere, età, genitorialità).

Massima


  • Affermare che la donna per età o per i suoi carichi di famiglia o status non possa rivestire un ruolo apicale o "importante" costituisce una forma oggettiva di discriminazione multifattoriale o intersezionale frutto di un pregiudizio che lede i minimali principi di dignità sociale e palesa un atteggiamento oggettivo di penalizzazione multipla di fattori protetti nella "fase di selezione". […] Il comportamento descritto costituisce, infatti, una forma di discriminazione indiretta multifattoriale e intersezionale lesiva, sia per il contesto nel quale è stato posto in essere, sia in quanto idoneo oggettivamente, per l'estrema diffusione, a dissuadere le lavoratrici dall'accedere o presentare candidature per le posizioni di vertice della società. […] Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che le esternazioni di un soggetto idoneo per la sua posizione a incidere nei processi decisionali di una azienda sono idonee a determinare una discriminazione "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione.

L'art. 41 della Costituzione, nel garantire al datore di lavoro la libertà di iniziativa economica privata, dispone che l'attività d'impresa non possa comunque svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". 

Tale principio trova altresì applicazione nella fase di ricerca e selezione di nuove risorse umane da inserire in azienda (che si compone di una complessa e gravosa attività di indagine...