Danno previdenziale solo quando si maturano i requisiti per la pensione
Il danno previdenziale matura solo al momento del pensionamento. Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza 15947/2021 è quello di un dipendente che aveva siglato privatamente con il datore di lavoro una conciliazione inerente le sue pretese retributive e il risarcimento di un danno pensionistico originato da omissioni contributive.
Durante un periodo di lavoro estero a Londra, infatti, il datore di lavoro aveva versato i contributi escludendo dalla base imponibile le maggiori indennità e somme connesse al distacco, nonostante il dipendente esercitasse la propria prestazione in uno stato comunitario dove, per effetto del modello A1, il versamento contributivo doveva essere svolto sull'intero imponibile previdenziale come se stesse lavorando in Italia.
In primo grado, il Tribunale di Roma aveva respinto la pretesa dell'ex dipendente non trovando argomentazioni probatorie sul fatto che le maggiori somme ricevute durante il periodo di lavoro londinese (che avevano originato un danno pensionistico supposto di poco inferiore al milione di euro) fossero state erogate a titolo retributivo e non di rimborso spese; la Corte d'appello di Roma, pur respingendo ancora le pretese dell'ex dipendente, si concentrava sul fatto che le stesse fossero state già composte in una conciliazione firmata nel 2001 e dunque non più argomentabile in un nuovo contenzioso.
La Corte ricorda, in proposito, che il presupposto per poter richiedere, in base all'articolo 2116, 2° comma, del Codice civile, i danni conseguenti a un'omissione contributiva è costituito dal perfezionamento dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione dei contributi omessi, che consolida la perdita previdenziale. Poiché nel caso di specie i contributi omessi non erano prescritti al momento della conciliazione, non era comunque ancora maturato alcun danno pensionistico da risarcire.
La Suprema corte, pur accordando al lavoratore il diritto di proteggere il danno maturato sulla propria pensione a livello potenziale, richiamando altre pronunce analoghe (Cassazione 27660/2018), ha sottomesso l'effettivo diritto a richiedere un risarcimento del danno esclusivamente al perfezionarsi dell'età pensionabile; analogamente anche il diritto a transare definitivamente su tale danno si concretizza al momento della maturazione degli stessi requisiti pensionistici.
Differente è il caso del diritto a chiedere una provvista sostitutiva della contribuzione evasa da parte del datore di lavoro, che si rende disponibile quando la suddetta contribuzione si prescrive, con impossibilità al versamento da parte del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale.
La Cassazione ha dunque stabilito l'inefficacia della precedente transazione, dato che al momento della firma della stessa i contributi previdenziali non erano ancora prescritti (cosa che avviene nel termine di 5 anni), né l'ex dipendente aveva maturato l'età pensionabile che dava diritto alla richiesta di risarcimento del danno pensionistico.