Contenzioso

Deducibilità fiscale del trattamento di fine mandato

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di Salvatore Servidio

Con l'ordinanza 25435/202, la Corte di cassazione afferma che in materia di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lett. c), e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato (Tfm) previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che specifichi l'importo.

La vicenda

Nella fattispecie oggetto dell'ordinanza n. 29 agosto 2022, n. 25435, della Cassazione, la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso della società e dei soci avverso tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva ripreso a tassazione, per l'anno 2014, la quota di ammortamento relativa al trattamento di fine mandato degli amministratori, ritenuta indebitamente dedotta in base all'articolo 105 del Dpr 22 dicmbre 1986, n. 917 (Tuir), con rideterminazione del reddito di impresa ai fini Ires nei confronti della società e ai fini Irpef, in capo ai soci per trasparenza ex articolo 5 del Tuir.

Nello specifico, la Commissione regionale ha confermato che la deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato (Tfm) non fosse assoggettata alle regole previste per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5) in quanto - posto che gli articoli 2364 e 2389 del codice civile regolano i compensi spettanti agli amministratori - ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Tuir le quote accantonate al fondo per l'indennità di fine rapporto erano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata secondo il principio di competenza a condizione che il diritto a percepire tale indennità derivasse da un atto con data certa, anteriore all'inizio del rapporto, circostanza non contestata dall’ente impositore.

L'Ufficio propone ricorso per Cassazione denunciando, per quanto qui rileva, violazione dell'articolo 105, commi 1 e 4, del Tuir per avere la sentenza impugnata ritenuto deducibili gli accantonamenti per il Tfm senza assoggettarli alla medesima disciplina prevista per gli accantonamenti al fondo per il Tfr (con conseguente indeducibilità della parte di accantonamento eccedente il compenso annualmente stabilito diviso per il coefficiente 13,5) e senza che l'indennità di fine rapporto dei soci amministratori risultasse da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto che ne specificasse anche l'importo.

La decisione

Nel decidere la vertenza, la Corte di legittimità respinge il ricorso datoriale, affermando che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lett. c), e 105 del Tuir possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'articolo 95, comma 5, del Tuir, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

Nel merito, per la deducibilità degli accantonamenti Tfm non valgono le regole previste per i lavoratori dipendenti, vale a dire il limite della retribuzione annua divisa per 13,5. Sicché, nel ritenere infondata la censura dell'Amministrazione concernente l'assunta assoggettabilità degli accantonamenti per il Tfm alla medesima disciplina prevista per gli accantonamenti al fondo per il Tfr, la Suprema corte richiama la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26431/2018; n. 24848/2020; n. 3994/2021) la quale ha argomentato che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lett. c), e 105 del Dpr 917/1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'articolo 95, comma 5, del Tuir, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

Ne segue che non è condivisibile, secondo l'ordinanza 25435/2022 in esame, la tesi erariale relativa alla assunta indeducibilità degli accantonamenti del Tfm per mancanza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto che ne specificasse anche l'importo (adottato, ad avviso dell'Ufficio, con atto emesso nel corso dell'anno di imposta verificato con verbale dell'8 aprile 2014).

Sono gli articoli 2364 e 2389 del codice civile a disciplinare i compensi che spettano agli amministratori delle società: il Fisco non riesce a contestare che il diritto a percepire l'indennità di fine mandato per gli organi di gestione della società risalga a un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo.

In definitiva, dunque, deducibili oltre i limiti del Tfr dipendenti gli accantonamenti per la liquidazione dell'amministratore.

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