ApprofondimentoContenzioso

Diritto al riconoscimento dell'Ape sociale

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 38

guida-al-lavoro

L'APE sociale può essere conseguita, dai lavoratori residenti in Italia iscritti all'AGO, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, che alla data di accesso al trattamento: i) hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età; ii) hanno cessato l'attività lavorativa; iii) non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto; iv) si trovano, alternativamente, in una delle altre condizioni stabilite dalla legge, tra le quali non figura la percezione dell'indennità di disoccupazione

Massima

  • Ape sociale – diritto al riconoscimento – indennità di disoccupazione – percezione – necessità – non sussiste

    La norma di cui all'art. 1, comma 179, della L. n. 232 del 2016, non richiede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione per il riconoscimento dell'APE sociale, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d' Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, competente quale giudice di prime cure, ove dichiarava il diritto di una lavoratrice ad accedere al trattamento di anticipo pensionistico sociale (c.d. "A.P.E."), poiché riteneva non necessario, ai fini dell'accesso al suddetto trattamento, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta all'art. 1, co. 179, l. n. 232 del 2016, oltre allo stato di disoccupazione, pacificamente sussistente nel caso di specie, l...

  • [1] Art. 2, co. 26, della legge n. 335 del 8 agosto 1995

  • [2] I principi e i criteri di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, emanato nella complessa fase storica del governo tecnico del 2011, erano stati individuati in:
    1. Equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
    b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
    c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.