L'APE sociale può essere conseguita, dai lavoratori residenti in Italia iscritti all'AGO, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, che alla data di accesso al trattamento: i) hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età; ii) hanno cessato l'attività lavorativa; iii) non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto; iv) si trovano, alternativamente, in una delle altre condizioni stabilite dalla legge, tra le quali non figura la percezione dell'indennità di disoccupazione
Massima
Ape sociale – diritto al riconoscimento – indennità di disoccupazione – percezione – necessità – non sussiste
La norma di cui all'art. 1, comma 179, della L. n. 232 del 2016, non richiede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione per il riconoscimento dell'APE sociale, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, competente quale giudice di prime cure, ove dichiarava il diritto di una lavoratrice ad accedere al trattamento di anticipo pensionistico sociale (c.d. "A.P.E."), poiché riteneva non necessario, ai fini dell'accesso al suddetto trattamento, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta all'art. 1, co. 179, l. n. 232 del 2016, oltre allo stato di disoccupazione, pacificamente sussistente nel caso di specie, l...
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