Contenzioso

Le irregolarità formali non sono inadempimento contributivo e l'azienda ha diritto al Durc positivo

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di Silvano Imbriaci

La questione affrontata dalla Corte d'Appello di Milano del 21 marzo 2022 è indicativa di un certo dibattito che si sta sviluppando nelle aule giudiziarie, in merito alla legittima emissione di DURC negativi in presenza di inadempimenti contributivi non sostanziali e al connesso problema del rapporto tra DURC negativo e diritto agli sgravi contributivi di cui il datore di lavoro abbia già beneficiato.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva assolve alla funzione di certificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, requisito necessario non solo per la partecipazione, ad esempio, a gare di appalto, ma anche in funzione del godimento di benefici ed agevolazioni contributive dal momento che l'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 subordina tali benefici al possesso, da parte del datore di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di dettaglio, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La rigida applicazione di questa norma ha portato ad accentrare sulle questioni relative al rilascio di questo Documento un notevole contenzioso, soprattutto con riferimento ad ipotesi o situazioni di irregolarità marginali o comunque determinate anche da poca chiarezza nelle comunicazioni inviate dall'Istituto.

La giurisprudenza di merito, in più di un'occasione, ha mostrato di preferire un concetto di regolarità contributiva in senso sostanziale, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DM 30 gennaio 2015 secondo cui non impedisce il rilascio del DURC uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate. Su questo solco si pone la sentenza della Corte d'Appello di Milano 21 marzo 2022 (RG 1114/2022), in un caso di mancato riconoscimento del DURC a fronte del ritardo nella regolare presentazione delle denunce in materia contributiva, con conseguente revoca degli sgravi contributivi già fruiti dal datore di lavoro.

In particolare, a fronte del regolare versamento di tutti i contributi, risultava l'invio in ritardo di alcune denunce contributive, trasmesse oltre il termine di cui all'invito alla regolarizzazione inviato dall'INPS. Secondo la Corte d'Appello, in mancanza di uno dei requisiti consistenti nella correttezza degli adempimenti periodici, nella corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti e nella inesistenza di altre inadempienze, l'INPS è tenuto a non concedere il DURC e invita alla regolarizzazione (nel termine di 15 giorni) oltre il quale vi è decadenza dal beneficio contributivo. Ebbene, da queste norme la sentenza ricava un principio generale di irrilevanza delle irregolarità solo formali inerenti gli obblighi contributivi: non esiste alcuna norma che di fatto vieti o impedisca il rilascio del DURC a fronte di irregolarità diverse da quella sopra indicate, che rivestono tutte carattere sostanziale. La presentazione in ritardo delle denunce contributive (in presenza di integrale versamento dei contributi) o uno scostamento lieve (che nel caso di specie è stato individuato nell'omissione del versamento di poco più di 1.000 euro alla Gestione Separata) sono elementi neutri e non indicativi di una irregolarità contributiva tale da doverne conseguire il mancato rilascio del DURC.

Altro e diverso problema è quello degli effetti della irregolarità accertata sugli sgravi contributivi già goduti. Sul punto, gli orientamenti della giurisprudenza di merito sono abbastanza oscillanti, anche se si sta facendo strada un'interpretazione meno rigida, rispetto all'orientamento INPS, in un'ottica di tutela dell'affidamento del contribuente. Secondo tale orientamento, il rilascio di DURC negativo a seguito di accertamento ex post dell'Inps impedisce la fruizione di sgravi contributivi per il futuro, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti su periodi precedenti (es. Tribunale di Roma – Sentenza 09 settembre 2021, n. 3636).

Rimane comunque ancora ben rappresentato quell'orientamento che fonda la legittimità del diniego dell'INPS al riconoscimento degli sgravi contributivi, anche per il passato, sulla mancanza del requisito del possesso attuale del DURC e che discende direttamente dal principio espresso dalla Cassazione secondo cui non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro (Cass. n. 27109/2018).

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