Ferie solidali
L'articolo 24 del D.lgs. 151/2015 dispone della possibilità di cedere gratuitamente ad altri lavoratori della medesima azienda la parte di ferie eccedente la quantità minima spettante definita dal D.lgs. 86/2003 (pari a 4 settimane) al fine di consentire l'assistenza costante di figli minori in relazione al particolare stato di salute in cui essi vertono. La fattispecie della norma può essere ampliata e meglio definita dalla contrattazione collettiva, la quale potrà evidentemente definire o ampliare le casistiche previste. Dal punto di vista operativo l'attivazione della gestione delle ferie solidali richiede l'applicazione di alcuni accorgimenti. La gestione dei saldi ratei viene infatti influenzata anche dall'elemento "cessione", il quale si assimila al concetto di “fruizione” per il lavoratore cedente e “maturazione” per il lavoratore cessionario. Tale aspetto deve essere quindi collegato alle differenti retribuzioni dei lavoratori interessati, le quali potranno realizzare due distinte ipotesi, che riflettono i propri effetti anche dal punto di vista contabile: • Dipendente cedente con retribuzione maggiore del dipendente cessionario: il fondo ferie si svaluta del minor valore della retribuzioni – sopravvenienza attiva. • Dipendente cedente con retribuzione minore del dipendente cessionario: il fondo ferie si incrementa del maggior onere delle retribuzioni – sopravvenienza passiva. Nel caso in esame è corretto quindi svalutare il fondo ferie di un importo pari al valore della differenza tra le retribuzioni del lavoratore cedente e cessionario.
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