ApprofondimentoContenzioso

Grave insubordinazione, giusta causa e corretto inquadramento della recidiva

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 30

Guida al Lavoro

Perde il posto di lavoro chi dà del «leccaculo» al capo. E ciò perché da una parte l'offesa al superiore risulta di particolare gravità, laddove è pronunciata anche davanti a una collega, e dall'altra integra l'insubordinazione se costituisce la reazione a una direttiva del responsabile durante la discussione sul piano ferie. Pesa contro l'incolpata, fra l'altro, un precedente disciplinare specifico, considerato «un indice della facilità con cui la dipendente trascende nell'uso di toni e termini chiaramente offensivi».

Massima

  • Giusta causa – clausola generale – integrazione – censura per violazione di legge – ammissibilità – applicazione della sanzione – giudice del merito – competenza esclusiva Art. 7, comma 8, statuto lavoratori – sanzioni disciplinari – recidiva – rispetto del termine biennale – necessità – apprezzamento del comportamento ad colorandum – facoltà - sussiste

    È solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale sulla giusta causa che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto della sanzione rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito.

    L'art. 7, co. 8 dello Statuto dei Lavoratori, vieta di tener conto in termini di recidiva dei fatti commessi dopo due anni dall'applicazione della relativa sanzione disciplinare. Tuttavia, non impedisce al giudice di merito di apprezzare un precedente comportamento del lavoratore per valutarne la personalità e l'idoneità alla prosecuzione del rapporto, anche se la sanzione correlata è sospesa.

I fatti di causa e il giudizio di merito

Una lavoratrice, a seguito del licenziamento per giusta causa irrogatole dal datore di lavoro nel lontano novembre del 2018, impugnava il provvedimento datoriale domandando la reintegra avanti il Tribunale di Catania, competente quale giudice di prime cure sia nella fase sommaria del procedimento "Fornero", pro tempore applicabile, sia nel successivo giudizio a cognizione piena.

In entrambi i casi il ricorso veniva accolto, sulla scia della considerazione che il fatto contestato sarebbe stato riconducibile...

  • [1] In terminis, si vedano le pronunce Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/2005